Gli enti locali dovranno ricorrere ai soggetti aggregatori anche per il trasporto scolastico e la manutenzione delle strade. La conferenza unificata ha approvato l’intesa sullo schema di Dpcm.
L’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, reca le disposizioni in materia di acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori. Nell’ambito dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione, viene statuito l’Elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 2014, che, nel dare attuazione a quanto previsto dal citato articolo 9, comma 2 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, all’articolo 2 definisce i requisiti per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti aggregatori, prevedendo al comma 1 che possono richiedere l’iscrizione all’elenco dei soggetti aggregatori, se in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 2, i seguenti soggetti o i soggetti da loro costituiti che svolgano attività di centrale di committenza ai sensi dell’art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 con carattere di stabilità, mediante un’organizzazione dedicata allo svolgimento dell’attività di centrale di committenza, per il soddisfacimento di tutti i fabbisogni di beni e servizi dei relativi enti locali:
a) città metropolitane istituite ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 e del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156 e le province;
b) associazioni, unioni e consorzi di enti locali, ivi compresi gli accordi tra gli stessi comuni resi in forma di convenzione per la gestione delle attività ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Prevede, altresì, al comma 2 che i soggetti di cui alle lettere a) e b) devono, nei tre anni solari precedenti la richiesta, avere pubblicato bandi e/o inviato lettera di invito per procedure finalizzate all’acquisizione di beni e servizi di importo a base di gara pari o superiore alla soglia comunitaria, il cui valore complessivo sia superiore a 200.000.000 di euro nel triennio e comunque con un valore minimo di 50.000.000 di euro per ciascun anno.
La Conferenza Unificata, pertanto, esprime favorevole ai sensi dell’articolo 4, comma 2, dl D.P.C.M. 11 novembre 2014, sulla proposta dell’Autorità nazionale anticorruzione recante l’annullamento in autotutela dell’iscrizione del Consorzio CEV dall’Elenco dei soggetti aggregatori.
In questo novero viene ad essere compreso il trasporto scolastico, per il quale il nuovo Dpcm individua il valore di 40.000 euro come soglia oltre la quale i Comuni (che sono in genere le stazioni appaltanti che esternalizzano il servizio) sono tenuti a fare ricorso ai soggetti aggregatori.
Il nuovo Dpcm include tra le nuove categorie merceologiche ache i beni e i servizi per la manutenzione delle strade, per le quali la soglia oltre la quale si deve ricorrere ai soggetti aggregatori è individuata in quella comunitaria (221.000 euro).