atmosferaL’omessa tenuta o aggiornamento del registro per le annotazioni dei consumi di prodotto verniciante è un reato. La Corte di Cassazione con la sentenza 13/05/2014, n. 24334, ha rigettato il ricorso presentato dai legali rappresentanti di un’azienda che, pure essendone obbligati, non tenevano il registro per le annotazioni dei consumi di prodotto verniciante. Tale obbligo rientra fra le prescrizioni riportate nell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ed è funzionale al rispetto dei valori limite di emissioni in atmosfera.

 

L’art. 279, comma 2 d.lgs. 152/2006 (testo unico sull’ambiente), nell’attuale formulazione, sanziona, con pena alternativa (arresto o ammenda), la violazione dei valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite dall’autorizzazione, dagli Allegati I, Il, III o V alla parte quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all’art. 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall’autorità competente ai sensi del Titolo Primo. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell’autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

 

Lo scopo del legislatore, come si deduce dal tenore complessivo dell’art. 279, non è soltanto quello di assicurare il rispetto dei valori limite di emissione e di qualità dell’aria, ma anche quello di consentire alle autorità preposte, attraverso il rilascio del titolo abilitativo e l’imposizione di specifiche prescrizioni e di obblighi di comunicazione, un controllo adeguato finalizzato ad una efficace tutela dell’ambiente e della salute che l’espletamento di determinate attività può, anche potenzialmente, porre in pericolo.

 

Venendo al caso in esame, si osserva che lo stesso riguarda l’omessa tenuta di un registro vidimato obbligatorio, richiesto dall’autorizzazione per l’annotazione dei consumi di prodotto verniciante al fine di poter valutare il rispetto dei limiti di consumo previsti dall’autorizzazione.

 

E’ evidente che lo scopo di tali annotazioni è quello di consentire, anche attraverso il confronto di dati diversi, un agevole controllo delle condizioni di operatività dell’impianto e, conseguentemente, il raggiungimento di quelle finalità di prevenzione e contenimento dell’inquinamento che la normativa di settore si prefigge.

 

La mancata istituzione del registro non può conseguentemente considerarsi quale mera inosservanza di una prescrizione formale del tutto priva di conseguenze, perché direttamente incidente sulle funzioni di controllo attribuite alla pubblica amministrazione