Con circolare n. 1/2018 della Direzione centrale per i Servizi elettorali sono state diramate le istruzioni sulla propaganda elettorale in relazione alle elezioni politiche che si svolgeranno il prossimo 4 marzo.
La legge 3 novembre 2017, n. 165, ha profondamente innovato il sistema di elezione delle Camere, oltre a riformare il sistema di voto e di assegnazione dei seggi – ha modificato anche le operazioni preliminari alla presentazione delle liste dei candidati per l’elezione della Camera dei deputati (testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957) e per l’elezione del Senato della Repubblica (testo unico di cui al d.lgs. 533/1993); per le forze politiche.
Nella circolare n. 1/2018, vengono forniti alcuni chiarimenti sull’esercizio del diritto di voto per gli italiani che risiedono all’estero e sugli adempimenti in materia elettorale.
In particolare, per quanto concerne i cittadini iscritti all’Aire, sono previste le seguenti scadenze:
- 8 gennaio: gli italiani all’estero possono esercitare l’opzione del voto in patria presso l’ufficio consolare operante nella propria circoscrizione di residenza
- 31 gennaio: i cittadini solo temporaneamente fuori dal Paese possono inviare al proprio Comune di iscrizione il modello con cui si sceglie di votare per corrispondenza.
Giovedì 18 gennaio 2018 è scadenzato il primo adempimento per i sindaci, che devono comunicare ai cittadini il giorno delle elezioni col dettaglio degli orari di apertura e chiusura dei seggi. Oltre a quello elettronico da pubblicare sull’albo pretorio on line, sopravvive il manifesto cartaceo, da affiggere in luoghi pubblici del Comune.
Si ricorda che i partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati nei collegi plurinominali e candidati nei collegi uninominali, devono depositare presso il Ministero dell’interno il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nei singoli collegi plurinominali e i candidati nei singoli collegi uninominali.
La normativa elettorale ha dettato una tutela sempre più rigorosa dei contrassegni utilizzati tradizionalmente dai partiti politici; la disciplina della materia può essere riassunta come segue. I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca quel simbolo. [articolo 14, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]. La norma anzidetta cita solo i partiti: da tale obbligo, quindi, sono esclusi i gruppi politici, che sono formazioni occasionali nelle quali confluiscono correnti politiche diverse e non hanno un contrassegno tradizionale.
Nel caso in cui più partiti o gruppi politici intendano presentare un’unica lista di candidati, essi possono presentare, a tal fine, un contrassegno composito che riproduca tutto o in parte il loro contrassegno insieme a quello di un altro o di altri partiti o gruppi. Ai partiti che non abbiano un simbolo tradizionale e ai gruppi politici è fatto assoluto divieto di presentare contrassegni identici o confondibili con quelli che riproducono simboli utilizzati tradizionalmente da altri partiti, ovvero che riproducono simboli, elementi e diciture, o solo alcuni di essi, o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l’elettore.
In allegato il testo della Circolare.