A far data dalla indizioni dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto “è fatto divieto a tutte le Amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”.
Lo ricorda una circolare del dipartimento per l’Informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri (n.6129 del 20 marzo 2015) che richiama quanto disposto dall’art.9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
Art. 9.
(Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione)
1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto e’ fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attivita’ di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni.
2. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, su indicazione delle istituzioni competenti, informano i cittadini delle modalita’ di voto e degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali.
In allegato a quest’articolo è disponibile il comunicato del Consiglio dei Ministri.