CateneTutti i veicoli non equipaggiati con pneumatici invernali devono, in certi tratti stradali e autostradali, avere a bordo le catene da neve. Una misura precauzionale, volta a limitare al minimo il rischio di incidenti, ma anche di code e rallentamenti. L’obbligo è in vigore dal 22 novembre 2014 al 15 aprile 2015 e riguarda, in particolare, la rete gestita da Anas. Lungo i percorsi interessati (quelli, ovviamente, maggiormente soggetti a precipitazioni nevose e a formazione di ghiaccio), sarà presenta un’apposita segnaletica verticale.

Gli automobilisti che, in caso di controlli, si trovassero sprovvisti dell’attrezzatura indicata, o con catene non omologate (ma, in tal caso, in criteri, variano da regione a regione, e sono disposti da ordinanze provinciali) sono soggetti a sanzioni che partono da un minimo di 80 euro per arrivare, nel caso delle infrazioni più gravi, a 318.

L’elenco completo delle strade in gestione Anas, divise per regione, soggette all’obbligo di pneumatici invernali o catene da neve a bordo è disponibile nei file in allegato a questo indirizzo è possibile accedere all’elenco completo in cui è in vigore l’obbligo: http://www.stradeanas.it/index.php?/news/dettaglio/id/5351

In Italia quella di utilizzare le “gomme da neve” o “gomme termiche” è un’abitudine che si sta diffondendo sempre di più: e le statistiche degli ultimi anni dicono che gli pneumatici invernali sono montati su circa il 25 per cento delle automobili in circolazione, un dato buono ma anche limitato da preconcetti, paure o informazioni inesatte ancora diffuse tra gli automobilisti.

È opportuno tenere presente che i dispositivi di aderenza quali le catene da neve per autovetture, SUV, furgoni e per mezzi tipo “trasporto leggero” devono essere costruiti a regola d’arte, ovvero essere conformi alla norma UNI 11313 (CUNA NC178-01) o ad equipollente norma valida in ambito comunitario, quale la norma austriaca ӦN v.5117 (decreto 10 maggio 2011, “Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza degli autoveicoli”).

 

 

 

 

 


Fonte: CGIA Mestre