durc-on-line-covid-19-inpsEcco i chiarimenti sulle procedure relative al DURC on line durante la gestione dell’emergenza Covid-19 arrivati dall’INPS.


Le precisazioni del caso sono state fornite dall’INPS con un nuovo Messaggio (il n. 2510 del 18 giugno). L’Isitutito di Previdenza riporta quanto disposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulle richieste di verifica di regolarità contributiva trasmesse

  • tra il 30 aprile 2020 (data di entrata in vigore della legge 27/2020)
  • e il 19 maggio 2020 (data di pubblicazione ed entrata in vigore del decreto Rilancio).

DURC on line durante il Covid-19, l’INPS traccia le linee guida

Secondo quanto riportato dall’INPS gli adempimenti e i versamenti previdenziali, per i quali la normativa emergenziale vigente ha disposto la sospensione, non rilevano ai fini della verifica della regolarità contributiva.

Questo in quanto il D.M. 30 gennaio 2015 stabilisce che la regolarità sussiste comunque in caso di sospensione dei pagamenti in forza didisposizioni legislative.

Poi, la funzione di <Consultazione> della procedura Durc On Line è stata aggiornata, escludendo dalla consultazione i Documenti con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 che hanno conservato la validità fino al 15 giugno 2020.

Pertanto, a far data dal 16 giugno 2020, alle nuove richieste di verifica, analogamente a quelle pervenute a far data dal 16 aprile 2020, si applicano gli ordinari criteri previsti dal sopra citato D.M. 30 gennaio 2015.

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è il documento con il quale si dichiara la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e, per le Imprese

Il Durc online può essere utilizzato, entro il periodo di validità, in tutti i procedimenti in cui sia richiesto. Per tutto il medesimo periodo è inibita la possibilità di attivare una nuova interrogazione per lo stesso codice fiscale.

Infine il Durc online è liberamente consultabile oltre che dal soggetto che lo ha richiesto anche da chiunque vi abbia interesse.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it