fondazione privataLa domanda di pronuncia pregiudiziale presentata alla Corte verte sull’interpretazione dell’articolo 56, paragrafo 1, CE. Tale domanda è stata sollevata nell’ambito di un ricorso presentato da un fondazione privata contro la decisione della commissione tributaria indipendente, sezione di Vienna, con la quale veniva negato il diritto di detrazione delle donazioni, a soggetti beneficiari residenti in altri Stati membri, nel computo dell’imposta dovuta dalla fondazione privata stessa.

 

Il procedimento principale

 

La fondazione privata, ricorrente, di diritto austriaco conseguiva redditi di capitale e proventi da cessione di partecipazione e al contempo, nei medesimi periodi di imposta, erogava donazioni in favore di due persone, residenti rispettivamente una in Belgio ed un’altra in Germania. Per i suddetti redditi prelevava alla con ritenuta alla fonte l’imposta sui redditi di capitale per versarla all’amministrazione tributaria austriaca. Successivamente i due beneficiari chiedevano, all’Amministrazione finanziaria austriaca il rimborso dell’imposta sui redditi di capitale prelevata sulle donazioni richiamando le convenzioni contro la doppia imposizione in vigore tra la Repubblica d’Austria e i rispettivi Stati membri.

 

L’Amministrazione tributaria competente, per parte sua, respingeva la richiesta di rimborso asserendo che la deduzione delle donazioni non fosse possibile in virtù per la circostanza che gli stessi beneficiari avrebbero ottenuto l’esenzione dall’imposta sui redditi di capitale in ossequio ad una convenzione contro la doppia imposizione. Ecco che allora la fondazione privata presentava ricorso avverso gli avvisi relativi all’imposta sulle società notificati per gli anni di effettuazione delle donazioni. Ma anche su tale ricorso la risposta, dell’Amministrazione finanziaria, è quella di confermare la fondatezza dell’imposta sul reddito di capitale intermedia.

 

D’altro canto, però, veniva parzialmente accolta la richiesta effettuata in via subordinata dalla fondazione volta ad ottenere un credito d’imposta a posteriori, a titolo di imposta sulle società a vantaggio del beneficiario residente in Belgio. Al riguardo, il giudice del rinvio, non esclude che una siffatta restrizione introdotta dalla normativa nazionale pregiudichi la libertà di circolazione dei capitali, ma sottolinea anche come il complicato regime sul quale è chiamato a pronunciarsi è tale da non far considerare come una siffatta interpretazione si imponga in tutta evidenza, come dimostrato anche dalle pronunce, nelle precedenti cause esaminate, della Corte di giustizia europea.

 

La questione pregiudiziale

 

Con la sua questione pregiudiziale, il giudice nazionale, ha chiesto in sostanza di chiarire il dubbio interpretativo se l’articolo 56 CE, sia compatibile con una normativa tributaria nazionale in virtù della quale, nell’ambito della tassazione intermedia sui redditi di capitale e sui proventi da cessione di partecipazioni, percepiti da una fondazione privata residente, quest’ultima possa beneficiare di una deduzione dalla base imponibile, delle donazioni a soggetti beneficiari residenti nello Stato membro della fondazione e sulle quali versano le imposte, rispetto a quelle a favore di soggetti beneficiari non residenti ed esenti per effetto di convenzione contro le doppie imposizioni.

 

Sulla questione pregiudiziale

 

Per quanto riguarda l’asserita supposizione sull’esistenza di una restrizione alla libera circolazione dei capitali, dalla giurisprudenza della Corte risulta che affinché una normativa nazionale quale quella di cui al procedimento principale possa considerarsi compatibile con le disposizioni del Trattato, è necessario che la differenza di trattamento da essa prevista riguardi situazioni che non sono oggettivamente paragonabili o sia giustificata da ragioni imperative di interesse generale. Ecco quindi che la disparità di trattamento fra le due categorie di donazioni, di cui alla fattispecie principale, non deve andare oltre quanto necessario per il perseguimento dello scopo della normativa di riferimento. Per altro verso, i giudici europei, hanno asserito come la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non possa essere giustificata dalla necessità di preservare la coerenza del regime fiscale nazionale. Per poter richiamare tale argomento di giustificazione, infine, la Corte ha dichiarato che almeno sia dimostrata l’esistenza di un nesso diretto tra il vantaggio fiscale di cui trattasi e la compensazione del vantaggio medesimo con un determinato prelievo fiscale.

 

La pronuncia

 

I giudici della quinta sezione della Corte di giustizia europea si sono espressi nel senso di dichiarare non compatibile con il diritto comunitario di cui all’articolo 56, paragrafo 1, CE, una normativa tributaria dello Stato membro di appartenenza di una fondazione privata per la deduzione delle donazione effettuate a favore di soggetti beneficiari residenti sui quali le stesse sono tassate e che non consente tale deduzione se i soggetti beneficiari sono residenti in altro Stato membro e le donazioni esenti per effetto di convenzioni contro le doppia imposizione per l’imposta che colpisce la donazione stessa.