commercioUltimo anno per chiedere l’indennizzo per chiusura dell’attività commerciale. Scadrà infatti il prossimo 31 dicembre 2016, salvo proroghe dell’ultim’ora, l’assegno per i commercianti che cessano in via definitiva l’attività commerciale. Il sostegno, introdotto dall’articolo 19-ter della legge 2/2009 sino al 31 dicembre 2011 e poi prorogato dalla legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 490 della legge 147/2013) per ulteriori cinque anni, offre un sussidio economico a chi “rottama” la licenza commerciale sino alla pensione di vecchiaia, una sorta di ammortizzatore sociale riscoperto da molti a causa di questi anni di crisi. Possono beneficiare dell’indennizzo (l’importo è pari a circa 500 euro per 13 mesi) gli esercenti, in qualità di titolari o collaboratori, di attività commerciale al minuto in sede fissa o ambulante; i gestori di bar e ristoranti, gli agenti e rappresentanti di commercio.

 

Gli interessati devono poter vantare almeno 62 anni  (57 anni se donne), unitamente ad un’iscrizione al momento della cessazione dell’attività per almeno 5 anni, in qualità di titolari o collaboratori, nella gestione degli esercenti attività commerciali istituita presso l’Inps. Si ricorda, inoltre, che il titolare dell’attività deve aver effettuato la cancellazione: a) dal registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; b) dal registro degli esercenti il commercio presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; c) dal ruolo provinciale istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per gli agenti e rappresentanti di commercio.

 

La durata. L’assegno spetta sino al raggiungimento dell’età pensionabile di vecchiaia come individuata dalla legge Fornero del 2011. Cioè 66 anni e 7 mesi per gli uomini e 66 anni e un mese per le donne (si veda la tavola sotto). Per chi fosse, però, beneficiario nello stesso tempo delle disposizioni di salvaguardia (con i requisiti ante riforma) l’indennizzo dura fino alla prima decorrenza teorica della pensione in salvaguardia (messaggio inps 604/2015). In questa circostanza si possono trovare, ad esempio, coloro che avevano fatto domanda di versamento ai volontari prima del 4 dicembre 2011 e che, quindi, sono rientrati nel perimetro delle salvaguardie.

 

L’indennizzo è incompatibile con attività di lavoro autonomo o subordinato e la corresponsione del beneficio termina dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sia stata ripresa l’attività lavorativa, dipendente o autonoma. Il beneficiario deve comunicare all’Inps la ripresa dell’attività entro 30 giorni dal suo verificarsi. 

 

I lavoratori che intendono accedere al sostegno, in possesso dei suddetti requisiti entro il 31 dicembre 2016, dovranno pertanto presentare apposita domanda all’Inps, a pena di decadenza, entro il prossimo 31 gennaio 2017 (cfr: messaggio inps 4832/2014).

 

Il Governo Letta, con la legge di stabilita’ 2014, ha disposto la proroga dell’indennizzo di altri cinque anni, dal 2011 al 2016, ma ora in molti chiedono una ulteriore estensione di altri cinque anni per dare una risposta a quelle situazioni di maggiore crisi. I commercianti, infatti, non hanno a disposizione, come tutti gli autonomi, le tutele contro la disoccupazione previste per il lavoro dipendente e spesso, pertanto, questa forma di indennizzo che li accompagna alla pensione costituisce l’unica forma di reddito in caso di crisi.