offerta economica di garaIn data 19 aprile 2016 e’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche’ per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture».

 

L’art. 85 del prefato provvedimento normativo recepisce l’art. 59 della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici (settori ordinari), introducendo il documento di gara unico europeo (di seguito, per brevita’, DGUE). Il modello di formulario di DGUE e’ stato adottato con regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 3/16 del 6 gennaio 2016; in conformita’ a quanto previsto dall’art. 2 del regolamento de quo, lo stesso e’ entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.

 

Ai sensi dell’art. 85, comma 1, primo periodo, del Codice al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti, a far data dall’entrata in vigore del Codice, accettano il DGUE, redatto in conformita’ al modello di formulario approvato con il citato regolamento dalla Commissione europea.

 

In seno alle Istruzioni poste a corredo del regolamento, e’ consentita agli Stati membri la facolta’ di adottare Linee guida recanti l’utilizzo del DGUE per chiarire e rendere intellegibili, nel dettaglio, le singole disposizioni normative nazionali rilevanti a tal fine. Nell’esercizio di tale facolta’, con le presenti Linee guida si intendono fornire alle Amministrazioni aggiudicatrici e agli Enti aggiudicatori alcune prime indicazioni in ordine al corretto utilizzo del DGUE nell’ambito del vigente quadro normativo nazionale, allegando, altresi’, uno schema di formulario adattato alla luce delle disposizioni del Codice. Si evidenzia, peraltro, che sara’ necessario un periodo di sperimentazione applicativa in subiecta materia al fine di poter adeguare le presenti Linee guida alle eventuali ed ulteriori esigenze applicative che, medio tempore, dovessero emergere, apportando, per l’effetto, i necessitati chiarimenti integrativi al presente documento.

 

Le presenti Linee guida sono state predisposte sulla base dei contributi forniti dai Soggetti istituzionali all’uopo coinvolti, nonche’ previo favorevole avviso espresso dall’Ufficio legislativo di questo Dicastero, con proprie note prot. n. 27635 del 15 luglio 2016 e prot. n. 27819 del 18 luglio 2016.

 

La finalita’ del DGUE e’ semplificare e ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle amministrazioni aggiudicatrici, sugli enti aggiudicatori e sugli operatori economici attraverso l’adozione di un modello autodichiarativo, previsto in modo standardizzato a livello europeo, e basato sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, destinato a sostituire i singoli moduli predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori per la partecipazione ad ogni singola procedura ad evidenza pubblica.

 

Il DGUE e’ utilizzato per tutte le procedure di affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali nonche’ per le procedure di affidamento di contratti di concessione e di partenariato pubblico-privato disciplinate dal Codice. Il modello di formulario DGUE e’, altresi’, utilizzato per le procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice, fatta eccezione per le procedure di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), (affidamento diretto di contratti di importo inferiore a 40.000 €) per le quali l’utilizzazione del DGUE e’ rimessa alla discrezionalita’ della singola stazione appaltante.

 

Il DGUE, compilato dall’operatore economico con le informazioni richieste, accompagna l’offerta nelle procedure aperte e la richiesta di partecipazione nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nei dialoghi competitivi o nei partenariati per l’innovazione. Esso e’ utilizzato anche nei casi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all’art. 63 del Codice, comma 2, lettera a); negli altri casi previsti dal predetto art. 63 la valutazione circa l’opportunita’ del suo utilizzo e’ rimessa alla discrezionalita’ della stazione appaltante procedente. A decorrere dal 18 aprile 2018, il DGUE e’ reso disponibile esclusivamente in forma elettronica.

 

In allegato il testo completo in Gazzetta Ufficiale.