Secondo una recente Sentenza del TAR Calabria il divieto generalizzato di Subappalto è contrario ai principi europei che regolano gli Appalti Pubblici, anche sotto soglia.
Nel caso in esame si era analizzato il ricorso avverso l’esclusione di un’impresa che aveva indicato nel DGUE di volersi avvalere del subappalto, a dire della stazione appaltante vietato.
Ecco come si sono espressi sulla controversia i giudici amministrativi.
Divieto di Subappalto contrario ai principi europei che regolano gli Appalti Pubblici
Come correttamente indicato dalla parte ricorrente, nessuna clausola della lex specialis di gara vieta il subappalto.
L’art. 18 del disciplinare, pur indicato dalla stazione appaltante nella conferma dell’esclusione, si limita e prevedere la risoluzione del contratto in caso di subappalto non autorizzato, ma non è esso stesso fonte del divieto.
Il divieto non poteva, poi, essere introdotto con i chiarimenti resi dall’amministrazione.
Infatti la stazione appaltante non può, in sede di chiarimenti, modificare le previsioni della legge di gara, introducendo prescrizioni vincolanti non desumibili dalla stessa lex specialis (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 30 novembre 2020, n. 7555).
In sintesi, il divieto generalizzato di subappalto è contrario ai principi europei che regolano gli appalti pubblici, anche quando si tratti di appalti sotto soglia.
L’unica eccezione è che si sia in presenza di casi specifici, con riferimento a determinate tipologie di appalto, in cui può essere giustificato un limite percentuale all’esperibilità del subappalto in relazione alla natura particolare delle prestazioni da svolgere.
Ma nel caso di specie, l’amministrazione non ha motivato, se non nelle difese in giudizio, le ragioni di un divieto – si ribadisce: in realtà non previsto – al ricorso al subappalto.
Il ricorso deve trovare accoglimento con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
Il testo della Sentenza
A questo link potete consultare il testo completo della Sentenza.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it