Disponibilità al lavoro: conservazione dello stato di disoccupazione. La circolare n. 1/2019 dell’Anpal fornisce alcune modalità operative di applicazione della nuova disciplina.
Con la circolare n.1/2019, ANPAL fornisce le regole relative alla gestione dello stato di disoccupazione, alla luce delle novità introdotte dall’articolo 4, comma 15-quater del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito con modificazioni dalla l. 28 marzo 2019, n. 26).
Con il d.l. n. 4-2019 si reintroduce l’istituto della conservazione dello stato di disoccupazione.
Disponibilità al lavoro: conservazione dello stato di disoccupazione
Torna la conservazione dello stato di disoccupazione, dopo la sua cancellazione da parte del Jobs Act con il decreto di riordino dei servizi al lavoro e delle politiche attive (D.Lgs. 150/2015).
La persona che rilascia la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, conserva lo stato di disoccupazione se alternativamente non svolge alcuna attività lavorativa di tipo subordinato o autonomo o se percepisce un reddito da lavoro entro i limiti rispettivamente di 8.145 euro annui nel caso di lavoro dipendente e 4.800 euro annui nel caso di lavoro autonomo.
Dal 30 marzo 2019 si considerano in stato di disoccupazione le persone che rilasciano la DID e che alternativamente soddisfano uno dei seguenti requisiti:
– non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;
– sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986.
Nel caso del lavoro dipendente la soglia di reddito di riferimento è pari a € 8.145 annui, mentre nel caso di lavoro autonomo la soglia di reddito è pari a € 4.800 annui.
Le persone che hanno i requisiti sopra descritti sono in stato di disoccupazione e/o possono iscriversi e/o rimanere iscritti al collocamento ordinario e mirato.
Per conoscere i dettagli, consulta la circolare.
Ulteriori informazioni
Il lavoratore che non comunica l’informazione del superamento del reddito è civilmente responsabile. Nel caso in cui si abbiano più rapporti riconducibili a diverse tipologie (autonome, parasubordinate, subordinate, occasionali) non deve essere superata la soglia di reddito di ciascuna tipologia e complessivamente il reddito da lavoro risultante dalle diverse tipologie non deve eccedere gli 8.145 euro.
Gli stessi limiti reddituali non dovranno essere superati anche in caso di sospensione dello status di disoccupato per contratti non superiori a 6 mesi.