NASpI al posto dell’ASpI per chi perde il lavoro dal prossimo 1 maggio, arrivano ASdI, DIS-COLL e Contratto di Ricollocazione: la Riforma ammortizzatori sociali.
Dallo scorso 7 marzo è ufficialmente in vigore la Riforma ammortizzatori socialicontenuta nel decreto di attuazione della delega del Jobs Act: si tratta del Dlgs 22/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 marzo. Contiene le novità in materia di ASpI, che diventa NASpI (nuova assicurazione sociale per l’impiego), modulata in base alla storia contributiva del lavoratore, l’introduzione dell’ASdI, la disoccupazine per chi non trova lavoro dopo la scedenza della NASpI, della DIS-Coll, il trattamento per i parasubordinati, e del Contratto di Ricollocazione, che prevede un voucher per le agenzie che riescono a trovare lavoro ai disoccupati. Vediamo una sintesi delle novità della Riforma ammortizzatori sociali.
La nuova NASpI
La nuova prestazione sostituisce l’ASpI e la mini-ASpI ed è regolamentata dagli articoli da 1 a 14 del decreto attuativo del Jobs Act. Viene riconosciuta a chi perde il lavoro a partire dal primo maggio 2015 (fino a quel momento, restano in vigore i precedenti ammortizzatori sociali). Riguarda i lavoratori dipendenti (esclusa la Pubblica Amministrazione), compresi gli operai agricoli (con modalità particolari). Hanno diritto alla NASpI i lavoratori che vengono licenziati oppure, nel caso in cui abbiano dato le dimissioni, se queste sono per giusta causa, o ancora in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nell’ambito della procedura di conciliazione prevista dall’articolo 7 della legge 604/66. Requisiti:
- stato di disoccupazione;
- almeno 13 settimane di contributi nei quattro anni precedenti alla disoccupazione;
- almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti alla disoccupazione.
Il lavoratore deve partecipare ai percorsi di riqualificazione professionale previsti e partecipare alle iniziative di ricollocazione. Misura dell’indennità (articolo 4): il trattamento è riportato alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33. Se la retribuzione mensile 2015 è pari o inferiore a 1.195 euro, la NASpI è pari al 75% della retribuzione, se invece lo stipendio è più alto il trattamento è al 75% incrementato di un 25% della differenza fra il salario e il tetto massimo. In ogni caso, l’assegno non può superare i 1300 euro al mese. Si riduce del 3% pogni mese dopo il quarto.
Durata della prestazione: per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Dal 1° gennaio 2017 la NASpI durerà per un massimo di 78 settimane (circa un anno e mezzo). La domanda si presenta all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, l’assegno spetta dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda. E’ prevista al contribuzione figurativa.
Come per l’ASpI, è possibile chiedere l’anticipazione del trattamento con versamento in un’unica soluzione per avviare un’attività lavorativa autonoma o un’impresa individuale.
La prestazione è compatibile con un’attività autonoma o impresa individuale se il lavoratore percepisce meno del limite utile al mantenimento dello stato di disoccupaizone, in percentuale ridotta. Decade invece per il lavoratore che perde lo stato di disoccupazione.
La disoccupazione ASdI
E’ introdotta in via sperimentale per il 2015, sempre a partire dal 1 maggio, destinata ai disoccupati che hanno terminato la NASpI entro fine 2015 senza trovare lavoro e si trovano in stato di necessità. È prioritariamente riservata ai lavoratori appartenenti anuclei familiari con minorenni e a coloro che sono in età vicina alla pensione. È erogata mensilmente, dura la massimo sei mesi, è pari al 75% dell’ultimo assegno NASpI e comunque inm misura non superiroe al tetto dell’assegno sociale. I criteri precisi sulla situazione di bisogno economico, da misurare attraverso l’ISEE, verranno stabiliti da apposito decreto ministeriale.
La DIS-Coll
E’ un trattamento di disoccupazione destinato ai collaboratori coordinati e continuativi o a progetto iscritti alla gestione separata e privi di partita IVA che perdono il lavoro nel 2015. Devono avere almeno tre mesi di contributi nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente la disoccupazione alla data di cessazione dal lavoro. Nell’anno solare in cui si verifica la disoccupazione, devono avere almeno un mese di contributi oppure un rapporto di collaborazione di almeno un mese con un reddito pari almeno alla metà dell’importo per l’accredito di un mese di contribuzione. E’ rapportata all’imponibile previdenziale dell’anno in cui si verifica la disoccupazione e di quello precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione. Se il reddito mensile è pari o inferiore a 1.195 euro, è pari al 75%, se è più alto bisogna aggiungere il 25% della differenza fra stipendio e tetto previsto. Si riduce del 3% ogni mese successivo al quarto. Non sono previsti contributivi figurativi. Come la NASpI, spetta dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto oppure dal primo dopo la presentazione della domanda. E’ compatibile con reddito autonomo con le stesse modalità della NASpI.
Il contratto di ricollocazione
Prevede il riconoscimento di una “dote individuale di ricollocazione” per il disoccupato che effettua la procedura di definizione del profilo personale presso un centro per l’impiego o un soggetto accreditato. Questa dote, il cosiddetto voucher di ricollocamento, è proporzionale al priflo di occupabilità e viene incassata dall’intermediario solo nel caso in cui il lavoratore trovi una nuova occupazione. Il contratto di ricollocazione prevede:
- diritto del lavoratore a un’assistenza appropriata nella ricerca di nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore, da parte del soggetto accreditato;
- il dovere del disoccupato a partecipare attivamente alle iniziative proposte dal soggetto accreditato;
- diritto-dovere a partecipare a iniziative di ricerca, addestramento e riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali coerenti con il fabbisogno espresso dal mercato del lavoro, organizzate e predisposte dal soggetto accreditato.
FONTE: PMI (www.pmi.it)
AUTORE: Barbara Weisz