disoccupazuione assegnisti dottorandiLo prevede un emendamento del relatore approvato dalla Commissione Lavoro della Camera dei Deputati. L’indennizzo sarà riconosciuto anche ai borsisti e dottorandi e diventerà strutturale.

 


 

L’indennizzo contro la disoccupazione per i collaboratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell’Inps sarà strutturale. E sarà esteso anche agli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio. Lo prevede un emendamento al disegno di legge sul lavoro autonomo presentato ieri da Cesare Damiano nel corso dell’esame del provvedimento presso la Commissione Lavoro della Camera dei Deputati.

 

La Dis-Coll, l’indennità di disoccupazione introdotta dal Jobs Act che già è stata prorogata con il decreto legge milleproroghe sino al 30 giugno 2017 coprirà dunque anche gli eventi di disoccupazione involontaria successivi alla predetta data in via strutturale. Nell’emendamento approvato viene confermata anche la soppressione definitiva del requisito di cui comma 2, lettera c), dell’articolo 15 del Dlgs 22/2015 che chiedeva (in origine) ai lavoratori che intendevano fruire della prestazione il rispetto, oltre a tre mesi di contribuzione nella gestione separata nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio nell’anno precedente alla cessazione del rapporto di lavoro e la data della cessazione del rapporto stesso, anche il possesso, in via alternativa, o di un mese di contribuzione nell’anno in cui si verificava la cessazione del rapporto di collaborazione o di un rapporto di durata pari almeno ad un mese che avesse dato luogo a un reddito almeno pari alla meta’ dell’importo che da’ diritto all’accredito di un mese di contribuzione.

 

Tale requisito, come si ricorderà, era stato cancellato temporaneamente dall’articolo 1, co. 310 della legge 208/2015 con riferimento ai lavoratori che avevano cessato il rapporto tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2016 e da ultimo, anche con riferimento ai lavoratori che hanno cessato il rapporto tra il 1° gennaio 2017 ed il 30 giugno 2017, con l’articolo 1, co. 3-octies dell’articolo 3 del recente decreto milleproroghe. In definitiva l’emendamento approvato conferma che dal 1° luglio 2017 i lavoratori potranno conseguire la dis-coll a condizione di trovarsi in stato di disoccupazione e di aver ottenuto un reddito di circa 3.900 euro dal rapporto di collaborazione stessa. Resta inteso che per la prestazione in argomento non vige il principio dell’automaticità delle prestazioni di cui all’art. 2116 del Codice Civile, pertanto ove il datore di lavoro non abbia versato i contributi il collaboratore non potrà conseguire il sostegno al reddito.

 

Altra novità è l’estensione della prestazione agli assegni e dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione alle disoccupazioni a partire dal 1° luglio 2017 (attualmente, come noto, tali lavoratori non possono beneficiare del sostegno). L’estensione della prestazione in favore viene finanziata tramite un incremento dell’aliquota contributiva di finanziamento della gestione separata dei collaboratori pari allo 0,51 per cento. L’INPS provvederà al monitoraggio degli oneri conseguenti al riconoscimento della prestazione e delle correlate entrate contributive trasmettendo le relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti della spesa per le prestazioni rispetto alle predette entrate contributive, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell’economia e delle finanze adottano le iniziative volte alla revisione dell’aliquota contributiva, al fine di evitare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Più tutele per maternità e malattia

 

Oltre alla proroga strutturale della Dis-Coll la Commissione Lavoro della Camera ha approvato un emendamento che attribuisce al Governo una Delega per incrementare le prestazioni dovute agli iscritti alla gestione separata (con inclusione, pertanto, anche dei titolari di partita iva), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali. La delega dovrà muoversi entro precisi principi e criteri direttivi: 1) la riduzione dei requisiti d’accesso alle prestazioni di maternità, incrementando il numero di mesi precedenti al periodo indennizzabile entro cui individuare le tre mensilità di contribuzione dovuta, nonché l’introduzione di minimali e massimali per le medesime prestazioni; 2) la modifica dei requisiti dell’indennità di malattia incrementando la platea dei beneficiari anche includendo soggetti che abbiano superato il tetto del 70 per cento del massimale vigente nella gestione separata, ed eventualmente prevedendo l’esclusione della corresponsione dell’indennità per i soli eventi di durata inferiore a tre giorni.  Per l’attuazione della Delega il Governo può disporre un ulteriore incremento dell’aliquota aggiuntiva di una misura non superiore a 0,5 punti percentuali.