disciplina-terzo-settore-decreto-correttivoDisciplina del Terzo settore: pubblicato il decreto correttivo. Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale hanno tempo fino al prossimo 3 agosto 2019 per adeguare i propri statuti alle nuove disposizioni.


Nella Gazzetta Ufficiale di ieri è stato pubblicato il Dlgs 105/2018, che contiene le disposizioni integrative e correttive del Codice del Terzo settore (approvato lo scorso anno con il Dlgs 117/2017).

 

La riforma della disciplina del comparto non profit, quindi, compie un ulteriore passo verso la sua completa risistemazione. Si tratta di un intervento di ampio respiro, che coinvolge, attraverso “ritocchi” puntuali e mirati, l’intero impianto del Codice: i 35 articoli del testo legislativo, infatti, modificano e integrano numerosi profili della disciplina dettata dal Dlgs 117/2017.

 

Manutenzione “programmata”

 

L’operazione di “manutenzione”, peraltro, era prevista dalla stessa legge 106/2016, che aveva conferito al Governo la delega per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, e sulla base della quale era stato appunto emanato il Dlgs 117/2017 (oltre ai decreti legislativi 40/2017112/2017 e 111/2017, rispettivamente in materia di servizio civile, impresa sociale e cinque per mille Irpef).

 

La legge delega, infatti, aveva espressamente previsto che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi adottati, il Governo, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di delega, avrebbe potuto emanare disposizioni integrative e correttive degli stessi decreti, “tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse” (articolo 1, comma 7).

 

Il Dlgs 105/2018, quindi, attua mirate “correzioni sistemiche”, recependo altresì le indicazioni emerse dal costante confronto tra il Governo e le associazioni non profit.

 

I contenuti del decreto correttivo

 

Come anticipato, il Dlgs 105/2018 modifica l’intero quadro normativo delineato dal Codice del Terzo settore, coinvolgendo sia gli aspetti civilistici sia quelli fiscali e contabili.
 

Queste, in sintesi, alcune delle novità rilevanti sotto il profilo tributario:

 

  • attività di interesse generale – si precisa che l’attività propria degli enti del Terzo settore (elemento distintivo e qualificante delle organizzazioni non profit) deve essere svolta in via “esclusiva o principale” (articolo 2, modifica dell’articolo 4, Dlgs 117/2017)
  • scritture contabili e bilancio – viene delineato con più chiarezza il contenuto delle disposizioni in materia di scritture contabili e modalità di redazione e deposito del bilancio di esercizio da parte degli enti del Terzo settore, anche per esigenze di coordinamento con la disciplina fiscale (articolo 4, modifica dell’articolo 13, Dlgs 117/2017)
  • titoli di solidarietà – viene estesa a tutti gli enti iscritti nel Registro unico nazionale, inclusi gli enti del Terzo settore commerciali, la possibilità di emettere titoli di solidarietà ovvero obbligazioni e altri titoli di debito, nonché certificati di deposito, destinati al finanziamento delle attività istituzionali degli enti non profit (articolo 21, modifica dell’articolo 77, Dlgs 117/2017)
  • social lending – viene aggiornata la denominazione dei soggetti che svolgono attività di social lending, facendo riferimento ai gestori delle piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di peer to peer lending); in tal modo, la disciplina viene adeguata alle novità introdotte dalla legge di bilancio (articolo 22, modifica all’articolo 78, Dlgs 117/2017)
  • disposizioni in materia di imposte sui redditi – si considerano entrate derivanti da attività non commerciali i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell’ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti (compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell’articolo 79, Dlgs 117/2017) tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali; il mutamento della qualifica, da ente di terzo settore non commerciale a ente di terzo settore commerciale, opera a partire dal periodo d’imposta in cui l’ente assume natura commerciale (articolo 23, modifica dell’articolo 79, Dlgs 117/2017)
  • regime forfetario degli enti del Terzo settore non commerciali – viene aggiornato il riferimento normativo relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale, dalla cui disciplina sono esclusi gli enti che optano per il regime forfetario (articolo 24, modifica dell’articolo 80, Dlgs 117/2017)
  • social bonus – in materia di credito d’imposta a favore di coloro che effettuano erogazioni liberali in denaro per gli enti del Terzo settore non commerciali che abbiano predisposto un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni confiscati alla criminalità organizzata (social bonus), si prevede che i destinatari delle erogazioni liberali utilizzano gli immobili da recuperare esclusivamente (e non in via prevalente) per lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciali (articolo 25, modifica dell’articolo 81, Dlgs 117/2017)
  • disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali – si prevede che gli atti costitutivi, e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato, sono esenti dall’imposta di registro (articolo 26, modifica dell’articolo 82, Dlgs 117/2017)
  • detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali – si prevede che, ferma restando la non cumulabilità della detrazione del 30% e della deduzione del 10% per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali, coloro che effettuano tali erogazioni liberali non possono cumulare la detrazione e la deduzione con altra agevolazione fiscale dello stesso tipo prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle stesse erogazioni – (articolo 27, modifica dell’articolo 83, Dlgs 117/2017)
  • regime fiscale delle organizzazioni di volontariato – la previsione secondo cui i redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato, sono esenti dall’Ires viene estesa anche alle organizzazioni di volontariato che, a seguito di trasformazione in enti filantropici, sono iscritte nella specifica sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (articolo 28, modifica dell’articolo 84, Dlgs 117/2017)
  • regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato – attraverso una modifica di carattere formale viene ribadito che gli indici sintetici di affidabilità fiscale non operano per le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato che applicano il regime forfettario (articolo 29, modifica dell’articolo 86, Dlgs 117/2017)
  • tenuta e conservazione delle scritture contabili degli enti del Terzo settore – si stabilisce che: la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’ente deve essere distintamente rappresentata nel bilancio di esercizio (in luogo di un apposito documento); gli enti del Terzo settore non commerciali, che non applicano il regime forfetario, possono tenere per l’anno successivo, in luogo delle scritture contabili, il rendiconto di cassa qualora non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a 220mila euro (in luogo di 50mila); viene esteso a sei mesi (in luogo di quattro) il termine per il deposito del rendiconto specifico per le raccolte fondi (articolo 30, modifica dell’articolo 87, Dlgs 117/2017)
  • coordinamento normativo – il decreto correttivo introduce diverse previsioni di coordinamento della disciplina del codice del Terzo settore con la normativa vigente in materia di imposte dirette, Iva e di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (articolo 31).
  • adeguamento statuti – si prevede che gli enti iscritti nei registri Onlus, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale hanno tempo fino al 3 agosto 2019 per modificare i propri statuti con le maggioranze previste per l’assemblea ordinaria, per adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili contenute nel codice del Terzo settore o di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili (articolo 32, modifica dell’articolo 101, Dlgs 117/2017).