Entro i 100mila euro nel triennio, previsti dalla legge 388/2000 che circoscrive il credito di imposta nei limiti della regola de minimis, non si incorre nel divieto europeo.
In tema di agevolazioni fiscali, è illegittima la disapplicazione da parte del giudice nazionale delle norme della legge n. 269 del 2002, articolo 63, comma 1, nella parte in cui rinnovando il regime di incentivi alle assunzioni, mantiene ferma la disposizione di cui alla legge n. 388 del 2000, articolo 7, comma 10, che circoscrive il riconoscimento del credito di imposta nei limiti della regola de minimis – e cioè nell’importo di euro 100.000 nel triennio quale limite quantitativo al di sotto del quale gli aiuti di stato non incorrono nel divieto di cui all’articolo 92 (poi 87) del Trattato Ce – sul presupposto che il beneficio in questione non configuri un aiuto di Stato, in quanto incorre nella violazione della normativa comunitaria il legislatore soltanto se concede aiuti di Stato in misura eccedente alla regola de minimis e non se circoscrive, nell’ambito dei suoi legittimi poteri discrezionali, benefici fiscali entro soglie predefinite, anche individuate per relationem rispetto a norme dell’ordinamento comunitario.
Sentenza n. 13095 del 24 giugno 2016 (udienza 10 giugno 2015)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Cappabianca Aurelio – Est. Greco Antonio
Agevolazioni fiscali – Incentivi alle assunzioni – Illegittimità della disapplicazione da parte del giudice nazionale – Aiuti di stato – Regola de minimis