Ritardi, cancellazioni, perdita delle coincidenze ed overbooking sono all’ordine del giorno per coloro che scelgono di viaggiare in aereo. Non tutti però sanno che è possibile chiedere un risarcimento danni alle compagnie aeree, in conseguenza del disagio subito.
La normativa europea riconosce una tutela ampia e dettagliata, in grado di colpire le compagnie che si rendano inadempienti nei confronti dei passeggeri – consumatori, a causa della loro negligenza. Il regolamento UE n.261/2004 prevede infatti in caso di cancellazione e ritardo del volo, che i passeggeri ricevevano a titolo gratuito:
a) pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa;
b) sistemazione in albergo:
— qualora siano necessari uno o più pernottamenti, o
— qualora sia necessario un ulteriore soggiorno, oltre a quello previsto dal passeggero;
c) trasporto tra l’aeroporto e il luogo di sistemazione (albergo o altro).
Inoltre, il passeggero ha diritto ad effettuare a titolo gratuito due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.
Ai passeggeri spetta altresì’ la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo,a meno che:
- siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto;
oppure
- siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l’orario d’arrivo previsto
oppure
- siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo previsto.
Il passeggero è tenuto soltanto a fornire la prova della sua presenza sul volo oggetto di ritardo o cancellazione con il proprio titolo di viaggio, mentre la compagnia aerea dovrà dimostrare che la cancellazione o il ritardo del volo sia dovuta a circostanze eccezionali, che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
Se il tuo volo è stato cancellato o sei arrivato a destinazione con un ritardo pari o superiore alle 3 ore per i voli nazionali, ovvero pari 4 ore per i voli internazionali, hai perso la coincidenza in caso di volo con uno o più scali, o ti è stato negato l’imbarco per overbooking (eccesso di prenotazioni), contattaci e ti forniremo una consulenza dettagliata e l’assistenza stragiudiziale e giudiziale che il passeggero-consumatore ha diritto di ricevere entro due anni dalla data prevista per l’effettuazione del volo.