disabili-agevolazioni-su-acquisto-veicoli-e-furtoAgevolazioni disabili e furto del veicolo. Le agevolazioni previste a favore dei disabili per l’acquisto di veicoli possono essere applicate una sola volta o anche per acquisiti successivi al primo?


Le agevolazioni fiscali previste, in materia di Irpef (detrazione del 19% del costo sostenuto, calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro) e Iva (aliquota ridotta del 4%), a favore dei disabili per l’acquisto di veicoli possono essere applicate anche per acquisti successivi, a patto che siano trascorsi almeno quattro anni dal precedente.

 

Il limite temporale non opera nel caso in cui il veicolo acquistato con le agevolazioni sia stato cancellato dal Pra per demolizione. Inoltre, è possibile fruire nuovamente dell’agevolazione per il riacquisto entro il quadriennio quando il primo veicolo acquistato con le agevolazioni fiscali è stato rubato e non ritrovato.

 

Le agevolazioni fiscali previste, ai fini dell’IRPEF e dell’IVA, in favore dei disabili per l’acquisto di veicoli possono applicarsi anche per acquisti successivi, a condizione che siano trascorsi almeno quattro anni dalla data del precedente acquisto effettuato con le agevolazioni. Detta condizione non opera nel caso in cui il veicolo acquistato con le agevolazioni è stato cancellato dal PRA per demolizione.

 

Ai fini dell’IRPEF, l’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR prevede, altresì, che il disabile può fruire della detrazione per l’acquisto di un nuovo veicolo prima della fine del quadriennio anche nell’ipotesi in cui il primo veicolo sia stata rubato e non ritrovato, per un importo da calcolare su un ammontare assunto al netto di quanto eventualmente rimborsato dall’assicurazione. Analoga previsione non è contemplata ai fini dell’IVA, atteso che lart. 8, comma 3, della legge n. 449 del 1997, per effetto del rinvio alle disposizioni di cui all’art. 1, commi 1 e 2, della legge n. 97 del 1986, ammette il superamento del limite dei quattro anni nella sola ipotesi di cancellazione del veicolo dal PRA.

 

In questo caso, il disabile deve esibire al concessionario la denuncia di furto e la registrazione della “perdita di possesso” effettuata dal Pra (circolare n. 11/E del 21 maggio 2014, paragrafo 7.5).