diritto-della-famiglia-riforma-cartabiaTra poco più di un mese entrerà in vigore la parte della Riforma Cartabia che riguarda il diritto di famiglia: ecco quali saranno le novità in materia di tutela dei minori, separazioni e divorzi.


A fine febbraio infatti la riforma Cartabia inizierà ad essere applicata: una delle novità più importanti riguarderà il diritto della famiglia.

Arriveranno infatti una serie di novità che avranno l’obiettivo si snellire le cause civili inerenti a divorzi e separazioni, con tempi più brevi e udienze dimezzate.

Diritto della famiglia: ecco cosa cambia con la Riforma Cartabia

Nell’ambito della più ampia riforma del processo civile, l’art. 1, comma 24, della legge n. 206 del 2021 reso operativo dal d.lgs. n. 149/2022 (che la legge di bilancio ha anticipato come entrata in vigore al 28 febbraio 2023) ha previsto principi e criteri direttivi per l’istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, destinato a sostituire l’attuale tribunale per i minorenni.

Le specifiche del nuovo tribunale

Il nuovo tribunale acquisirà dunque competenze sia civili che penali e assorbirà le competenze civili del tribunale ordinario in materia di stato e capacità delle persone e famiglia.

Inoltre dovrà articolarsi in una sezione distrettuale, costituita presso ciascuna sede di corte di appello, e sezioni circondariali, costituite presso ogni sede di tribunale ordinario del distretto.

In sintesi sarà composto da giudici onorari esperti che affiancano i togati e avrà giurisdizione:

  • in primo e in secondo grado, in materia civile nei procedimenti aventi ad oggetto lo stato e la capacità delle persone, ivi compresa la materia tutelare, la famiglia, l’unione civile, le convivenze, i minori;
  • in primo grado in materia penale e nella materia della sorveglianza minorile.

Le materie di competenza del tribunale

La riforma distingue poi le materie che dovranno essere trattate dalla sede distrettuale del tribunale (tutta la materia penale e il secondo grado della materia civile trattata dalla sezione circondariale; alcune questioni civili in primo grado) e quelle di competenza della sede circondariale e conferma nella sezione di corte d’appello la competenza a trattare le impugnazioni avverso le decisioni della sezione distrettuale del tribunale.

Per ciascun organo giudicante è stabilita una diversa composizione (nella sezione circondariale il giudice è monocratico), anche in ragione delle materie trattate, e una specifica disciplina è riservata all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, costituito presso sezione distrettuale del tribunale.

Rito unificato

Infine la riforma prevede l’introduzione del rito unificato da applicare ai procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie.

A tal fine si introduce nel codice di procedura civile il nuovo titolo IV-bis (artt. 473-bis-art. 473-ter), che:

  • individua l’ambito di applicazione del nuovo rito (restano esclusi i procedimenti per la dichiarazione di adottabilità, a quelli di adozione di minori di età e a quelli che sono stati attribuiti alle sezioni competenti in materia di immigrazione);
  • detta una specifica disciplina in materia di ascolto del minore, introducendo la figura del curatore speciale del minore e disciplinando l’istituto della mediazione familiare;
  • disciplina il nuovo procedimento sia in primo grado che in appello: tale rito si ispira a criteri di rapidità ed efficacia, attraverso l’abbreviazione dei termini processuali e la previsione di un ricorso che deve essere improntato a criteri di chiarezza e sinteticità;
  • si prevede una specifica disciplina per i procedimenti:
    • nei quali sono allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere
    • separazione, divorzio, scioglimento dell’unione civile e regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale
    • interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno
    • dichiarazione di assenza e di morte presunta
    • riguardanti minori interdetti e inabilitati
    • riguardanti i rapporti patrimoniali tra coniugi
    • e in riferimento agli ordini di protezione contro gli abusi familiari.

 

 

 


Fonte: articolo di Giuseppe Orefice