La realizzazione di un posto auto pertinenziale all’abitazione dà diritto al bonus mobili ed elettrodomestici?
Giacinto F.
Posto auto pertinenziale
Nel novero degli interventi di recupero del patrimonio edilizio che costituiscono il presupposto per la detrazione per l’acquisto di mobili e grandi non rientrano quelli consistenti nella realizzazione di posti auto o box pertinenziali rispetto all’abitazione principale (circolare n. 11/E del 21 maggio 2017, paragrafo 5.2).
Si tratta di aree adibite alla sosta dei veicoli che appartengono esclusivamente ai proprietari delle unità immobiliari cui il parcheggio si riferisce. In poche parole, si tratta di un parcheggio riservato a chi è titolare di determinate abitazioni.
La pertinenzialità del parcheggio deriva, normalmente, da una precisa manifestazione di volontà, proveniente dal proprietario di entrambi i beni (cioè dell’abitazione e dell’area adibita a sosta) oppure da un provvedimento amministrativo: i parcheggi pertinenziali, infatti, possono diventare tali anche quando il vincolo di accessorietà sia stabilito da un ente pubblico. Si pensi, ad esempio, alle aree di sosta che un Comune destina a parcheggio per residenti: questi ultimi potranno avvantaggiarsene comprando il proprio posto auto alle condizioni imposte dall’ente.
Il carattere pertinenziale di un bene rispetto ad un altro bene dipende dalla circostanza che la pertinenza sia destinata “a servizio od ornamento” (articolo 817 del codice civile) del “bene principale”: il rapporto di pertinenzialità può intercorrere tra due mobili (l’autoradio e l’autovettura), tra un mobile e un immobile (l’antenna televisiva e la casa) e tra due immobili (il garage e l’abitazione).