Il diritto degli utenti di opporsi all’uso dei dati a fini di direct marketing va rispettato, e i meccanismi di ricezione delle loro istanze devono essere efficienti e presidiati: lo afferma il Garante della Privacy.
È il principio ribadito dal Garante per la privacy che ha ammonito una società per non aver dato riscontro alle richieste di alcuni utenti che non volevano ricevere email promozionali e le ha ingiunto di adottare le misure organizzative necessarie per fornire una risposta immediata a chi si oppone al direct marketing.
La Società ha dunque ricevuto il divieto del trattamento dei dati senza consenso. E per le violazioni riscontrate ha subito una sanzione di 30.000 euro.
Direct marketing: il procedimento del Garante Privacy
Il procedimento è scaturito da due reclami con i quali si lamentava la ricezione di email promozionali inviate dalla società:
- senza consenso
- e nonostante l’opposizione dei destinatari manifestata via pec.
I reclamanti segnalavano inoltre l’impossibilità di interrompere gli invii tramite il tasto unsubscribe pure presente nelle email. E inoltre hanno lamentato l’assoluta mancanza di riscontro alle loro richieste di esercizio dei diritti.
La difesa della società
La società si difendeva sostenendo che il mancato riscontro aveva causa poiché la casella di posta pec non risultava monitorata per diversi mesi a causa di problemi organizzativi. E che comunque gli utenti avrebbero dovuto esercitare i loro diritti avvalendosi del modulo presente al link “contattaci”, come indicato nell’informativa privacy pubblicata nel sito web.
La risposta del Garante
Giustificazioni insufficienti secondo il Garante. Dall’esame delle email ricevute dai reclamanti, alcune delle quali risalenti anche al 2018 è emerso infatti che l’unico modo di individuare in maniera certa un canale di comunicazione era l’indirizzo pec, rinvenibile nei pubblici registri.
Infine, il tasto unsubscribe presente in calce alle mail non era comunque funzionante, come dimostrato dal fatto che, nonostante il suo utilizzo uno dei reclamanti aveva continuato a ricevere i messaggi indesiderati.
Conclusioni
Il Garante ha quindi ritenuto che alcune azioni hanno reso impossibile ai reclamanti di esercitare i propri diritti. Comportando l’invio di comunicazioni promozionali anche in presenza di una espressa opposizione.
Nello specifico si evidenzia:
- l’assenza di indicazioni chiare, all’interno delle stesse email promozionali, sulle modalità per contattare la società
- la mancanza di adeguate misure tecniche e organizzative, che avrebbero dovuto consentire il funzionamento del tasto unsubscribe
- e il corretto monitoraggio della casella di posta PEC.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it