diniego-accesso-offerta-tecnica-segreto-commercialeDiniego d’accesso alla parte dell’offerta tecnica che contiene il segreto tecnico o commerciale: il TAR ne stabilisce il perimetro.


A pronunciarsi, infatti, nel caso specifico è il TAR Lombardia, con la Sentenza 02/ 03/ 2021, n.572.

Con istanza di accesso agli atti la ricorrente chiedeva infatti il rilascio di copia dell’offerta presentata dall’aggiudicataria, comprensiva delle giustificazioni prodotte in occasione della verifica dell’anomalia, rappresentando all’Amministrazione la necessità ai fini della tutela giurisdizionale della propria posizione.

Il Comune ha negato, mediante oscuramento, la documentazione per tutelare segreti tecnici e commerciali.

Diniego di accesso ad offerta tecnica per segreto commerciale: regole

Sotto un profilo normativo va premesso che l’art. 53 del codice dei contratti pubblici rinvia alla disciplina generale di cui agli artt. 22 e seguenti della L. 241/1990, salvi gli specifici limiti all’accesso e alla divulgazione previsti dai commi dal 2 a 6 dello stesso art. 53.

In particolare rileva, ai fini del presente giudizio, il comma 5 lett. a), che esclude il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali.

Tuttavia, secondo i giudici, nella controversia analizzata l’opposizione (parziale) della controinteressata all’ostensione dei documenti richiesti dalla ricorrente  è articolata in termini generici.

Infatti non risulta un preciso riferimento, ad esempio, alle caratteristiche dell’oggetto dell’appalto o alle particolarità dell’offerta proposta, non assolvendo così all’onere di motivazione di cui all’art. 53 comma 5 lett. a) del D.lgs. 50/2016.

Nel caso in esame il ricorso va accolto parzialmente nei limiti di seguito precisati:

  • deve essere consentita l’ostensione delle giustificazioni presentate dall’aggiudicataria, limitatamente alle scelte commerciali, con esclusione dell’indicazione specifica dei fornitori;
  • deve essere consentita l’ostensione dell’offerta tecnica, con esclusione dell’indicazione dei nomi dei fornitori, del personale e dei collaboratori, a vario titolo, della controinteressata nonché delle loro qualifiche ed esperienze professionali;
  • e deve essere consentito l’accesso alla documentazione relativa alla descrizione del sistema informatizzato per la realizzazione di customer laddove tale elemento sia stato oggetto di valutazione in sede di gara.

Il testo della Sentenza

A questo link il testo completo della Sentenza.

 


Fonte: articolo di Giuseppe Orefice