In seguito a delle dimissioni da parte di un dipendente, quali sono gli oneri da sostenere come datore di lavoro?


Secondo la procedura i dipendenti devono presentare le dimissioni per via telematica. Il lavoratore che non comunica le dimissioni online e non si presenta in ufficio rischia un procedimento disciplinare secondo quanto stabilito dalla legge, dal contratto di categoria o dal regolamento dell’azienda.

 

La nuova procedura non modifica l’obbligo del lavoratore di rispettare il preavviso, cioè il tempo che deve trascorrere tra la data delle dimissioni e l’effettiva cessazione dell’attività. In caso contrario, il dipendente sarebbe comunque obbligato a risarcire economicamente il datore di lavoro.

 

Il lavoratore ha il diritto di recedere, senza obbligo di preavviso, dal rapporto di lavoro in caso di giusta causa. Questo nel caso di un inadempimento del datore di lavoro grave al punto da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto.

Ma dal lato del datore di lavoro?

 

Nel caso in cui si tratti di dimissioni per giusta causa queste vengono date in tronco e al lavoratore spetta anche l’indennità di preavviso. In questo caso il lavoratore ha anche diritto all’indennità di disoccupazione.

 

Il dipendente dimissionario ha diritto a TFR e indennità ferie non godute. Se il lavoratore dimissionario cambia azienda, il vecchio datore di lavoro dovrà fornire una dichiarazione che confermi la scelta effettuata dal dipendente in tema di TFR (previdenza complementare o in azienda). Questo da allegare alla dichiarazione fornita dal lavoratore stesso.

 

Il datore di lavoro che riceva la richiesta di dimissioni dovrà, nel tempo massimo di 30 giorni decorrenti dalla fine del rapporto di lavoro (circ. n.18273 Min. Lav. Del 12/10/2012). Dovrà anche informare il/la dipendente che per rendere valide le dimissioni deve recarsi presso la Direzione territoriale del Lavoro. In tal moso  si effettua la convalida.

 

L’eventuale inerzia del datore di lavoro conduce diversamente all’inefficacia delle dimissioni/risoluzione consensuale.

 

Si tratta di una norma volta a contrastare le cosiddette “dimissioni in bianco” per le quali è prevista una sanzione da 5.000 a 30.000 euro, a cui si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui alla L.689/81.