Due nuovi codici per l'”iper-ammortamento” relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi “Industria 4.0” e il “maxi-ammortamento” dei connessi beni immateriali.
Diverse le novità nel quadro di determinazione del reddito d’impresa (quadro RF), che hanno comportato principalmente una riduzione delle informazioni richieste al contribuente. Con l’abrogazione dei commi da 10 a 12-bis operata dalla Stabilità 2016, è stata eliminata la disciplina speciale della deducibilità dei costi sostenuti per operazioni intercorse con soggetti attivi in Stati a regime fiscale privilegiato.
Secondo le norme previgenti, la deducibilità era consentita nei limiti del valore normale di tali componenti negative (salva prova del fatto che le operazioni poste in essere rispondevano a un effettivo interesse economico e avevano avuto concreta esecuzione). Con l’abrogazione dei commi citati, anche a queste componenti si applicano le norme generali sulla deducibilità dei costi contenute nell’articolo 110 del Tuir.
Quindi, tra le variazioni in aumento è stato eliminato il rigo RF29 e, tra le variazioni in diminuzione, il rigo RF52.
Quadro RF – Unico SC 2016
Stesso discorso per il quadro FC, dedicato alla determinazione dei redditi dei soggetti controllati residenti o localizzati e delle stabili organizzazioni localizzate in Stati o territori con regime fiscale privilegiato. Anche qui, i due righi, tra le variazioni in aumento e in diminuzione, precedentemente previsti nel modello Unico SC 2016, sono stati eliminati.
Quadro FC – Unico SC 2016
Tornando al quadro RF, nel rigo che ospita le “Altre variazioni in aumento” (RF31), non è più prevista l’indicazione del codice “2”, con il quale veniva esposto l’ammontare dell’incentivo fiscale da recuperare a tassazione in applicazione della “Tremonti-ter” (articolo 5, Dl 78/2009), pari al corrispettivo o al valore normale dei beni oggetto dell’agevolazione (fino a concorrenza della variazione in diminuzione effettuata nel periodo in cui è stato realizzato l’investimento), anche per le cessioni del bene oggetto dell’investimento a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.
Tra le altre variazioni in aumento e in diminuzione (righi RF31 e RF55), è stato previsto il codice “51” per l’indicazione, rispettivamente, della minusvalenza e della plusvalenza che si genera per effetto dell’assegnazione di beni diversi da quelli merce, in quanto non assumono rilevanza ai fini della determinazione del reddito d’impresa. Questa disposizione, prevista dalla Stabilità 2016 (articolo 1, commi da 115 a 120, legge 208/2015), è stata prorogata dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 565, legge 232/2016) che ne ha esteso l’applicabilità alle assegnazioni poste in essere dopo il 30 settembre 2016 ed entro il 30 settembre 2017 (si vedano più avanti le novità del quadro RS).
Altre due importanti variazioni in diminuzione hanno comportato un aggiornamento delle istruzioni e della modulistica dichiarativa.
Il Dm 30 luglio 2015 ha fissato le disposizioni attuative dell’articolo 1, commi da 37 a 45, della Stabilità 2015 (legge 190/2014), riguardanti il regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, da brevetti industriali, da marchi, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. In base alla norma, se la quota di reddito agevolabile è determinata su un bene utilizzato “direttamente”, il suo contributo economico alla produzione del reddito complessivo è determinato in base a un apposito accordo conforme (“ruling“). Ebbene, il decreto ministeriale ha previsto che l’opzione ha efficacia dal periodo d’imposta in cui è presentata la richiesta di ruling, in deroga alla regola generale secondo cui l’opzione riguarda il periodo d’imposta nel corso del quale essa è comunicata; per “limitare” gli effetti, in attesa della stipula dell’accordo, i soggetti beneficiari determinano il reddito d’impresa in base alle regole ordinarie. Al fine di consentire l’accesso al beneficio fin dal periodo di imposta in cui è presentata l’istanza di ruling, la quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi tra la data di presentazione dell’istanza e la data di sottoscrizione dell’accordo, può essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sottoscrizione del ruling. Quindi, nel quadro RF è stato previsto l’inserimento di una nuova colonna 2 nel rigo RF50.
Un’altra rilevante variazione in diminuzione si ritrova tra le altre variazioni di cui al rigo RF55. Si tratta dell’introduzione di due nuovi codici identificativi. Il primo (codice “55”) serve a indicare l'”iper-ammortamento”, cioè il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi che rientrano nel modello “Industria 4.0” (articolo 1, comma 9, legge 232/2016). Secondo tale norma, il costo di acquisizione è maggiorato del 150% per gli investimenti effettuati nello stesso periodo in beni ad alto contenuto tecnologico atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica dell’azienda, inclusi nell’elenco di cui all’allegato A della legge di bilancio 2017.
Con il secondo codice (“56″) viene evidenziato il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali: il successivo comma 10, infatti, ha disposto che, per i soggetti beneficiari dell'”iper-ammortamento” che effettuano entro il 31 dicembre 2017 investimenti in beni immateriali strumentali inclusi nell’elenco di cui all’allegato B, il costo di acquisizione di detti beni è maggiorato del 40 per cento.