sanitario, convergenzaDal Mef, nero su bianco, i modi e le procedure che strutture sanitare, studi specialistici e medici dovranno utilizzare per rendere disponibili spese e rimborsi degli assistiti
immagine di farmacista che scansiona il codice a barre di una prescrizione.

 

Si rincorrono i provvedimenti utili a perfezionare l’operazione “730 precompilato”, che a partire dal 2016 conterrà anche le spese sanitarie sostenute dal contribuente nell’anno precedente. Ed è proprio in questa direzione che conduce il decreto Mef del 31 luglio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, contenente le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al “Sistema tessera sanitaria”, da rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate per il “confezionamento” della dichiarazione dei redditi.

 

Per completezza, si ricorda, che l’Agenzia, con provvedimento del 31 luglio, ha dettato le modalità di accesso ai dati sanitari in questione e al loro relativo trattamento, così da rispettare le misure di tutela indicate dal Garante per la protezione dei dati personali.

 

Tornando al Dm, le disposizioni dettate interessano tutti i soggetti tenuti alla trasmissione delle informazioni relative a farmaci e prestazioni utili ai fini della dichiarazione dei redditi: Asl, ospedali, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, farmacie, ambulatori specialistici, strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per la prestazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri (articolo 3, comma 3, Dlgs 175/2014).

 

I dati da trasmettere sono quelli riportati sul documento fiscale rilasciato all’assistito (scontrino parlante, ricevuta, fattura), il codice fiscale risultante dalla tessera sanitaria e gli eventuali rimborsi erogati. Finiscono nel flusso informativo anche i dati rilevati otticamente mediante lettura dei codici a barre presenti sulle ricette e richieste di prestazioni.

 

Le informazioni transitano attraverso il canale telematico in base alle modalità stabilite dal Dpcm 26 marzo 2008 e dall’articolo 50 del Dl 269/2003, disponibili, insieme al tracciato record dei dati, nell’allegato A al provvedimento in esame.

 

Le specifiche tecniche, invece, saranno disponibili sul sito del comune alla voce “Sistema tessera sanitaria” entro 30 giorni dalla pubblicazione del Dm.

 

L’invio può essere effettuato dai diretti interessati, dalle associazioni categoria o incaricando soggetti terzi. Gli eventuali delegati devono richiedere preventivamente al Mef l’abilitazione alla trasmissione telematica dei dati per conto del delegante.

 

Il contribuente può sempre dire no
Il decreto ricorda che il contribuente può opporsi alla trasmissione delle informazioni e conferma le diverse modalità, già illustrate nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, per esprimere tale volontà.

 

Nulla è perduto, inoltre, per le spese (e i rimborsi) relative al 2015, in relazione alle quali l’assistito non ha potuto dire no al momento del rilascio dello scontrino o della fattura. Il “Sistema Ts”, infatti, una volta che il contribuente ha manifestato la sua opposizione (collegandosi, tra il 1° e il 28 febbraio 2016, all’area web dedicata del “Sistema tessera sanitaria”), cancella prontamente dai propri archivi le informazioni che il cittadino non vuole rendere disponibili.

 

La privacy è garantita. Il decreto assicura, inoltre, il contribuente sulle misure di sicurezza applicate per garantire la riservatezza dei dati sanitari. Le modalità adottate sono contenute nell’allego B al decreto stesso.

 

Le informazioni ricevute dalla banca dati vengono immediatamente registrate con modalità automatiche in archivi distinti e non interconnessi, in modo che il codice fiscale del contribuente resti separato da tutti gli altri dati.

 

Dal “Sistema Ts” all’Agenzia delle Entrate. Le informazioni, quindi, transiteranno verso l’Amministrazione finanziaria e da questa nella dichiarazione precompilata, con esclusione, naturalmente, di quelle per le quali il cittadino ha manifestato la sua opposizione.

 

Ogni assistito, a partire dal 15 aprile di ogni anno, accedendo all’area autenticata dell’Agenzia delle Entrate dedicata alla precompilata, potrà consultare i dati di dettaglio delle spese sanitarie (e dei rimborsi) riportate nel 730.

 

Coordinamento necessario anche con Regioni e Province. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto, il ministero dell’Economia e della Salute, il Mef, l’Agenzia delle Entrate e le singole Regioni e Province autonome, dovranno definire accordi specifici per l’applicazione delle regole dettate dal Dm.

 

Non vanno all’aria le procedure eventualmente già messe a punto dagli enti territoriali; in tal caso, infatti, Regioni e Province possono chiedere la valutazione della conformità dei loro progetti.

 

Infine, al ministero della Salute, alle Regioni e alle Province autonome, e alla Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, viene chiesto di inviare al “Sistema tessera sanitaria” l’elenco aggiornato delle strutture e dei medici per procedere con l’abilitazione ai servizi telematici necessaria all’attuazione dal decreto.