dichiarazione-di-successioneLa dichiarazione di successione, dal 1° Gennaio 2019 può essere presentata solo per via telematica. Vediamo insieme chi deve presentare tale documento e soprattutto cosa va inserito al suo interno.


Dal 1° gennaio 2019 la dichiarazione di successione può essere presentata esclusivamente online, rendendo quindi impossibile l’uso del modello cartaceo.

Il modo migliore per adeguarsi a ciò è utilizzare gli strumenti presenti sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Il file contenente la dichiarazione di successione, prima di essere inviato, deve essere ovviamente firmato e cifrato, in modo da consentire all’Agenzia di verificare la provenienza dei dati e assicurare la loro integrità.

Tale attività avviene mediante le seguenti applicazioni:

  • File Internet: per gli utenti del servizio Fisconline;
  • Entratel: per gli utenti del servizio Entratel;

Entrambe le applicazioni devono essere scaricate e installate direttamente all’interno dell’applicazione “Desktop Telematico” fornita dall’Agenzia. Una volta firmato e cifrato il documento, quest’ultima offre la possibilità di inviare il file.

 

Cos’è la dichiarazione di successione?

Facendo un passo indietro, spieghiamo prima cosa si intende per successione: è quel documento che deve essere presentato dagli eredi, dai chiamati all’eredità, dai legatari entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente. Essa si apre dunque al momento del decesso della persona  (il cosiddetto De Cuius) nel luogo del suo ultimo domicilio, determinando il trasferimento delle posizioni giuridiche, attive o passive, dal defunto ai suoi successori.

La successione ereditaria può essere di due tipi:

  • Universale: in questo caso il cosiddetto erede subentra nella totalità dei diritti e degli obblighi, i quali non si estinguono con la morte del de cuius;
  • Particolare: il successore qui detto legatario, subentra solo in uno o più rapporti patrimoniali ben precisi e definiti del defunto.

 

C’è quindi una fondamentale differenza tra le due tipologie: nel primo caso l’erede acquisisce non solo il patrimonio del defunto, ma anche gli eventuali debiti che questi aveva in sospeso; d’altro canto, invece, il legatario diventa automaticamente padrone del patrimonio sin dall’apertura della successione, ricevendo quindi solo i vantaggi dettati dal patrimonio.

Inoltre, mentre l’erede può accettare o rinunciare all’eredità (e quindi non pagare i debiti), il legatario non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari, gravanti solo sugli eredi in proporzione alle loro quote, anche se il testatore (chi redige il proprio testamento) può prevedere per il legatario il compimento di una determinata prestazione, entro il limite comunque del valore del bene ricevuto.

Il diritto ereditario disciplina più tipi di successione, che comunque non approfondiremo in questo articolo.

 

Integrazioni e modifiche alla Dichiarazione di Successione e alle Volture Catastali: ecco come farle.

 

Chi la deve redigere?

Per la stesura della Dichiarazione di solito ci si affida ad un professionista: che sia un geometra, un avvocato, un ingegnere, o un commercialista questi deve essere munito di delega e fotocopia del documento del delegante.

In ogni caso, gli interessati alla redazione della suddetta dichiarazione sono:

  • Gli eredi che hanno accettato l’eredità;
  • I chiamati all’eredità;
  • I legatari;
  • Gli esecutori testamentari;
  • Gli eventuali legali dei suddetti;
  • Coloro che hanno il possesso dei beni di proprietà del de cuius;
  • Se il testatore ne designa uno, l’amministratore dell’eredità, il quale è preso in causa al verificarsi di un certo evento;
  • In caso di rinuncia di tutti i possibili eredi (o in attesa della loro eventuale accettazione), il Tribunale nomina il cosiddetto curatore dell’eredità giacente.

 

Esiste un caso particolare in cui sia il coniuge sia i parenti non devono presentare la dichiarazione di successione, ma è sufficiente la compilazione di una dichiarazione di responsabilità. Tale caso si avvera nel momento in cui l’attivo ereditario soddisfa simultaneamente i seguenti requisiti:

  • Non sia superiore a 100.000 euro;
  • Non comprende beni immobili (o diritti reali immobiliari).

 

Cosa va inserito all’interno della dichiarazione di successione?

Soffermandoci invece sul contenuto della Dichiarazione, essa deve comprendere tutti i beni e i diritti che spettavano al defunto, quali:

  • Beni mobili e immobili;
  • Titoli al portatore;
  • Contanti e oggetti preziosi;
  • Rendite;
  • Pensioni;
  • Crediti;
  • Liquidazioni quote societarie, azioni, obbligazioni, quote sociali, aziende;
  • BOT e CCT (anche se esenti dall’imposta di successione);

 

Oltre ai beni del de cuius, vanno inseriti nella Dichiarazione:

  • I dati del defunto;
  • L’albero genealogico del defunto per individuare gli eredi;
  • I dati degli eredi e le varie relazioni di parentela;
  • I debiti che aveva il de cuius, quando era in vita.

 

Quali imposte devono essere versate?

La riscossione del patrimonio è solo una faccia della medaglia, in quanto l’altra metà è costituita dai costi che devono sostenere i successori. Tali costi vanno quantificati in base al valore del patrimonio e al tipo di rapporto che si aveva con i defunto.

In particolare il calcolo dell’imposta di successione si effettua sulla base imponibile, costituita dalla quota di eredità o del singolo legato spettante a ciascun erede o legatario e rappresentata dalla differenza tra l’attivo e il passivo del patrimonio del defunto.

Alcuni soggetti però hanno diritto ad una franchigie che riduce la base imponibile:

  • Coniugi e parenti in linea retta: è prevista una franchigia di 1.000.000 euro per ciascun erede, e se il valore del patrimonio supera la suddetta, sulla parte eccedente è prevista l’imposta del 4%;
  • Fratelli e sorelle: franchigia di 100.000 euro, oltre il quale l’imposta si applica sull’eccedenza ed è pari al 6%;
  • Erede portatore di handicap: ai sensi della Legge n. 104/1992, essi godono della franchigia di 1.500.000 euro, senza distinzione di grado, vi sia o meno un rapporto di parentela;
  • Parenti fino al 4° grado, se in linea retta, o fino al 3° grado per via collaterale: non è prevista nessuna franchigia, perciò l’imposta che deve essere corrisposta è pari al 6%;
  • Tutti gli altri eredi: non essendo corrisposto alcun tipo di franchigia, l’imposta è pari all’8%.

 

Nonostante ciò alcuni tipi di beni non devono essere inseriti nella dichiarazione di successione, e pertanto sono esclusi dal computo delle imposte di successione; vediamo quali:

  • Titoli di Stato;
  • Beni registrati nel Pubblico Registro Automobilistico;
  • T.F.R, ovvero Trattamenti di Fine Rapporto;
  • Debiti non ancora riconosciuti dallo Stato, a causa della mancata emissione del provvedimento da parte dell’ente pubblico debitore;
  • Crediti non ancora disposti in sede giudiziaria da un’apposita sentenza;
  • Beni culturali, soggetti a vincolo come beni di pregio architettonico, storico o culturale.