Le spese per la mensa scolastica dei figli sono detraibili?
Cristina Azzolini
Le spese sostenute per la mensa scolastica sono ricomprese tra quelle “per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione”, che danno diritto alla detrazione Irpef del 19% (articolo 15, comma 1, lettera e-bis, Tuir). Ai fini della detrazione, il servizio mensa può essere reso dalla scuola, dal Comune o da altri soggetti terzi rispetto alla scuola. La spesa può essere documentata mediante la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento – sia esso la scuola, il Comune o altro fornitore del servizio – e deve riportare nella causale l’indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell’alunno.
Se è previsto il pagamento in contanti o con altre modalità (ad esempio, bancomat) o l’acquisto di buoni mensa in formato cartaceo o elettronico, la spesa potrà essere documentata mediante attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi l’ammontare delle spesa sostenuta nell’anno e i dati dell’alunno o studente. Tale attestazione è esente da imposta di bollo (circolare n. 18/E del 6 maggio 2016, paragrafo 2.1). Si ricorda, infine, che la legge di bilancio 2017 ha modificato l’importo massimo agevolabile (per alunno o studente) delle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e secondarie di secondo grado (articolo 1, comma 617, legge 232/2016). La detrazione del 19% potrà essere calcolata: per il 2016, su 564 euro; per il 2017, su 717 euro; per il 2018, su 786; dal 2019, su 800 euro.