determina-nomina-commissione-gara-modelloLa nomina della commissione di gara negli appalti pubblici è un passaggio importante nella procedura da seguire: oggi faremo chiarezza e forniremo un modello da utilizzare per la determina.


In questo breve approfondimento verranno affrontati gli elementi propedeutici e necessari per la nomina della commissione di gara negli appalti pubblici. Momento cruciale, quest’ultimo, per garantire trasparenza ed equità nelle selezioni.

Si disveleranno, al riguardo, le novità introdotte con il nuovo Codice Appalti per poi analizzare un modello di determina di nomina della commissione giudicatrice, delineando inoltre i criteri di scelta dei commissari e l’importanza del loro ruolo nel garantire un processo di gara affidabile e conforme alle normative vigenti.

Quando, perché e come si procede alla nomina dei commissari di gara?

Come noto, la nomina della commissione di gara negli appalti pubblici è obbligatoria solo quando la scelta della migliore offerta è svolta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

La commissione di gara deve essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto.

Inoltre, per garantire maggiore trasparenza, la nomina dei commissari e la costituzione della commissione di gara devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

I membri della commissione di gara devono oltretutto essere “esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto”, nel senso che i commissari devono avere competenze tali da consentire ad essi di apprezzare i contenuti tecnici delle proposte provenienti dai soggetti concorrenti.

Infine, e questo è il tema centrale del presente contenuto, commissari e presidente devono essere nominati con un atto formale.

Commissione di gara: l’intervento del nuovo Codice degli Appalti

La disciplina introdotta dal nuovo Codice (articolo 51, rubricato “Commissione giudicatrice”) presenta un’importante novità in materia di nomina della commissione giudicatrice.

È stata estesa, infatti, al RUP la possibilità di far parte della commissione non solo quale membro, bensì anche quale presidente della medesima.

Difatti, l’unico comma di questo articolo riporta testualmente:

Nel caso di aggiudicazione dei contratti di cui alla presente Parte con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente”.

A chiarire ulteriormente questo punto soccorre quanto disposto dall’articolo 93, comma 3:

La commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie dell’intervento, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP. In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni. Le nomine di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione”.

Infine, ai fini della selezione della migliore offerta, la commissione giudicatrice, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell’anomalia.

In cosa consiste la determina?

Come anticipato, per costituire una commissione di gara è necessario adottare un atto di nomina, che normalmente consiste in una vera e propria determinazione dirigenziale di individuazione dei membri della commissione di gara (atto, quindi, a carattere provvedimentale normalmente adottato per regolare o risolvere questioni specifiche).

Determina per la nomina della commissione di gara: com’è strutturato il modello?

La struttura del documento è abbastanza semplice e schematica.

Nella parte preliminare si elencano i riferimenti normativi e si fa cenno ai documenti precedenti alla determina e che sono funzionali alla sua sottoscrizione, in particolare:

  • deliberazione del Consiglio comunale con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) integrato con le note di aggiornamento;
  • deliberazione del Consiglio comunale con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione e i relativi allegati;
  • deliberazione del Consiglio Comunale con la quale è stato approvato il PEG – Piano Esecutivo di Gestione;
  • e infine il Decreto Sindacale con il quale è stata attribuita al titolare della determina la responsabilità.

Nel modello in seguito si fa riferimento alle eventuali ipotesi per ricorrere a un numero differente di commissari esterni esperti:

  1. carenza in organico di adeguate professionalità
  2. presenza in organico di adeguate professionalità

Nella parte successiva si opera un riepilogo delle condizioni di legittimità del documento (come ad esempio la nomina del segretario verbalizzante, la conforme valutazione del curriculum professionale, oneri economici assunti e dichiarazione di mancanza di conflitto di interessi).

Segue – infine – il testo di determina vero e proprio, che contiene in sintesi:

  • la dichiarazione di tutte le premesse come parte integrante del documento
  • la dichiarazione di nomina di tutti i componenti all’affidamento e compensi spettanti a ciascuno di essi
  • l’impegno delle somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili
  • l’obbligo di comunicazione dell’avvenuta nomina ai componenti della commissione, per l’accettazione dell’incarico e per la resa delle dichiarazioni previste dalla normativa applicabile
  • la dichiarazione che il provvedimento è idoneo alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente
  • e infine l’impegno di trasmissione del provvedimento all’ufficio segreteria e al responsabile del servizio finanziario.

Dove scaricare il modello?

È possibile trovare e scaricare qui il documento.

 


Fonte: articolo della redazione, in collaborazione con il dott. Luigi Fadda