destinazione-proventi-infrazioni-codice-della-stradaLa Corte dei Conti della Lombardia si pronuncia sulla destinazione dei proventi derivanti dalle infrazioni al codice della strada.


Il sindaco ha presentato una richiesta di parere alla Corte dei Conti, sezione controllo della Lombardia (85/2020)  in merito alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie spettanti all’ente territoriale per le violazioni previste dal codice della strada, secondo quanto disposto dall’articolo 208, commi 4, lettere b) e c), e 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

Il quesito

Il quesito verte, in primo luogo, sull’interpretazione della lettera b) del suddetto comma 4, rispetto al quale il sindaco chiede di conoscere

se il dato letterale della norma […] esclude la possibilità di finanziare le spese correnti, relative alle ‘attività’ di verifica e taratura delle strumentazioni (autovelox, etilometro, radio, telelaser, ecc), come anche, l’accesso alle banche dati per la visura degli intestatari dei veicoli”.

Il quesito verte, inoltre, sull’interpretazione della successiva lettera c) e del comma 5-bis del predetto art. 208, con particolare riferimento alla possibilità che

con attrezzature possano intendersi anche l’acquisto, imputando la spesa al titolo II (spese in conto capitale/investimento), utilizzando le quote vincolate, di nuove telecamere o attrezzature imputabili a spese di investimento, al fine di potenziare l’attività di controllo finalizzata alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale”.

I giudici fanno riferimento a un parere già espresso al riguardo e da cui non si ravvisano ragioni per discostarsi, laddove si precisava che

Alla luce del dato testuale, ricavabile dall’art. 208 comma 4 lett. b, il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni è perseguito ‘anche’ mediante gli acquisti di che trattasi [automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale]. Ne consegue che l’amministrazione locale, nell’esercizio della propria sfera di discrezionalità, pur sempre vincolata alla specifica destinazione, possa impegnare quote dei proventi ex art. 208 Codice della Strada per sostenere acquisti di beni e finanche di servizi strumentali ulteriori rispetto alle categorie testualmente esemplificate nel testo normativo”.

Vincoli di destinazione dei proventi derivanti dalle infrazioni al codice della strada

Non risulta, dunque, di per sé decisiva, per il rispetto del vincolo di destinazione, la natura corrente o di investimento della spesa che l’ente locale si propone di sostenere; è invece necessario che l’acquisto di beni, o anche di servizi, si inserisca in un progetto di potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, e che a tale specifica finalità sia rivolto. Si tratta, peraltro, di un orientamento da ultimo confermato dalla Sezione con deliberazione 447/2019/PAR del 18 dicembre 2019.

In questo quadro spetterà al Comune, nell’esercizio della propria discrezionalità, la valutazione dell’inerenza delle singole voci di spesa rispetto agli obiettivi di potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale previsti dall’art. 208, comma 4, lettera b).

Le medesime conclusioni vengono estese anche al secondo quesito, formulato in relazione al comma 4, lettera c), ma più propriamente riferito al “potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale” contemplato dal comma 5-bis.

Conclusioni

Anche in questo caso, dunque, ciò che rileva, affinché sia rispettato il vincolo di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, è l’inquadramento dell’acquisto in un progetto di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, la quale ultima costituisce il cardine su cui si impernia la disciplina vincolistica oggetto della richiesta di parere.

Spetterà al Comune, dunque, nella sua piena discrezionalità e responsabilità, la valutazione dell’inerenza delle singole voci di spesa e tipologie di beni rispetto agli obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo previsti dall’art. 208, comma 5-bis.

 


Fonte: articolo di Santo Fabiano