Con una recente sentenza, la n. 7948, il Consiglio di Stato riafferma la validità di demolizione e ripristino degli immobili realizzati senza autorizzazione, anche se costruiti prima del 1967.
La vicenda, originata nel Comune di Pozzuoli, riguarda una “casa colonica” edificata in assenza di titolo abilitativo e completata nonostante un ordine di sequestro penale.
La decisione si basa su un approfondito esame da parte del TAR, che ha evidenziato diverse irregolarità. In primo luogo, la documentazione presentata non forniva una datazione certa della costruzione, limitandosi a una stima vaga che oscillava tra il 1956 e il 1966. Questa imprecisione ha sollevato dubbi sull’effettiva anzianità dell’opera e sulla sua corrispondenza con quanto descritto nell’ordinanza di demolizione.
Legittima la demolizione degli immobili costruiti prima del 1967 senza autorizzazione
Il Consiglio di Stato ha confermato che la legittimità di un ordine di demolizione, anche se emesso dopo molto tempo, si basa unicamente sulla violazione della legge e sulla necessità di ripristinare la legalità urbanistica, senza che il fattore temporale o la buona fede del proprietario attuale possano influire sulla decisione.
Il Consiglio di Stato ha inoltre sottolineato come la vasta forbice temporale indicata nella stima riduca la credibilità della tesi secondo cui l’edificio potesse essere così antico da giustificare una sanatoria. Anzi, gli elementi raccolti fanno ipotizzare che, invece di una semplice ristrutturazione, si tratti di una vera e propria demolizione e ricostruzione, sebbene lo stato originario dell’immobile non risulti mai dimostrato.
Un altro aspetto rilevante della sentenza riguarda il momento in cui abbia avuto luogo il completamento l’immobile: nonostante fosse sottoposto a sequestro penale, i lavori sono proseguiti senza che si rilasciasse alcun titolo edilizio dal Comune. Questo ha consolidato l’ipotesi che le opere eseguite risultassero abusive, una condizione che ha portato all’emissione dell’ordinanza di demolizione nel 2016.
Il ricorrente ha cercato di sostenere di aver realizzato gli interventi contestati molti anni prima e che, nel frattempo, avesse maturato un legittimo affidamento sulla loro regolarità. Tuttavia, la giurisprudenza rifiuta l’idea che il solo trascorrere del tempo possa generare un diritto al mantenimento dell’abuso. Il Consiglio di Stato ha ribadito che anche un’ingiunzione di demolizione tardiva rimane legittima, a condizione che sussistano i presupposti di fatto e di diritto.
La sentenza ha infine evidenziato come non sia necessaria una motivazione dettagliata da parte dell’amministrazione comunale oltre alla descrizione delle opere abusive. Basta che queste si identifichino con precisione e che si attesti l’assenza di un idoneo titolo abilitativo, condizione che la rende incompatibile con il rispetto della normativa urbanistica.