Dopo la deliberazione n 108/2021 PRSP della Sezione regionale di controllo Corte dei Conti per il Lazio, si commenta da sé l’asserito permanere di contrasti interpretativi tra sezioni (commenti sulla deliberazione che si leggono sul web).
Invero, non giova al pubblico interesse esprimersi come se l’art. 119, comma 6, della Costituzione non fosse una norma chiarissima (norma non contenente spazi che consentano valutazioni di derogabilità in rapporto a situazioni specifiche), nella quale non c’è quindi proprio niente da interpretare, essendo questione del tutto differente il dibattito che c’è (non esiste, pertanto, contrasto interpretativo della norma tra Sezione Umbria, Sezione Calabria e Sezione Lazio).
Essendo ciascuno ovviamente libero di condividere o meno la diversa realtà concreta rispetto alla scelta del legislatore costituzionale, c’è solamente da evitare affermazioni (contrasti interpretativi della norma tra Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti) che inevitabilmente fanno ritenere, agli enti locali interessati, che sia eventualmente del legislatore ordinario la responsabilità di scelte proprie.
Poiché, infatti, ciascun ente, conoscendo i tratti vulnerabili della propria situazione finanziaria, sa benissimo quali sono gli effetti di ciascuna scelta gestionale, l’eventuale “effetto dannoso” è una responsabilità solamente sua, non essendo l’applicazione della norma (norma corretta o norma scorretta) legittimata nei casi in cui possa produrre effetti lesivi.
Entrando, pertanto, nel merito della gestione degli enti locali: il fenomeno del disavanzo diffuso è stato creato anche da mancata copertura di spesa dovuta alla consolidata prassi degli accertamenti di entrata presunti, seguiti da omessa cancellazione, negli esercizi successivi (sui residui attivi, quindi), della differenza rispetto all’entità effettiva.
Ciò è stato reso possibile da (censurabili) operazioni di dichiarata applicazione degli artt. 179, comma 1, e 189, comma 2, del TUEL, ma che, discostandosi nettamente dagli stessi, non possono essere definite di accertamento e/o di riaccertamento e, permanendo, hanno poi reso fittizia l’armonizzazione.
Pertanto, le anticipazioni straordinarie di liquidità, avendo supplito (come minimo, in prevalenza) ad una carenza di liquidità dovuta non a discrasie temporali tra accertamenti e riscossioni, ma ad inesigibilità, sono mutui il cui effetto di alleggerimento non ha scoraggiato il mantenimento di dinamiche gestionali scorrette (dinamiche ovviamente non limitate agli accertamenti di entrata e ai residui attivi) nei comuni che continuano ad applicarle.
Ciò significa che lo spostamento del disavanzo nel lungo periodo (già lesivo dell’interesse legittimo determinato dalle aspettative delle generazioni future) non solo ha accresciuto, mediante gli interessi passivi, l’entità dello stesso, ma si è, in pochi o in molti comuni (tema: la potenzialità lesiva della norma, che niente toglie alle “responsabilità locali”), accompagnato al mantenimento di quelle dinamiche, con effetti automaticamente più lesivi di quelli preesistenti.
Il risultato è quello di piani di riequilibrio finanziario eccedenti rispetto alle capacità di recupero di entrata, in rapporto ai quali la luce conforme ai principi contabili che è stata accesa dalla deliberazione della Corte dei conti del Lazio 108/2021 PRSP consente agli enti locali di tener presente:
- che il fondo di rotazione può porsi in deleteria linea di continuità con la dinamica dell’anticipazione straordinaria e dei suoi effetti;
- che è opportuna una maggiore riflessione sul contenuto dell’art. 1, comma 960, della legge 145/2018.
È, pertanto, auspicabile che la deliberazione della Sezione del Lazio n. 108/2021 PRSP, rendendo consapevoli gli enti locali dei rischi di approvazione di futuri “piani di riequilibrio finanziario eccedenti”, possa essere anche da spinta per la necessaria responsabilizzazione nelle gestioni in corso e in quelle degli esercizi futuri.
Deliberazione 108/2021 prsp della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per il Lazio
A questo link potete consultare il testo completo della deliberazione.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it