sicurezza-sul-lavoroIl datore di lavoro può delegare le funzioni in materia di sicurezza sul lavoro: è però necessario che siano rispettati alcuni requisiti. Perché la delega in materia di sicurezza sul lavoro sia valida, è necessario che il delegante precisi i compiti antinfortunistici al delegato. In mancanza di tali precisazioni nella delega, verrebbe a mancare uno degli elementi essenziali per valutare l’inevitabile adeguatezza delle risorse messe a disposizioni al delegato.

 

Il caso esaminato, oggetto della sentenza della Corte di Cassazione n. 11442 del 11/03/2013, riguarda un lavoratore che è stato colpito al volto da parti di un macchinario modificato dall’azienda utilizzatrice per proprie esigenze di produzione. Il tribunale aveva condannato il direttore dello stabilimento per il reato di lesioni colpose, considerandolo quale delegato alla sicurezza e coordinatore del servizio di ingegneria industriale, nel cui ambito si è poi verificato l’infortunio. Tale soggetto è ricorso in secondo grado, sostenendo che la responsabilità faceva riferimento al capo del servizio di ingegneria industriale, da lui stesso incaricato dell’osservanza delle norme sulla sicurezza sul lavoro. La Corte d’Appello ha invece confermato la condanna ritenendo il direttore, quale soggetto incaricato dal consiglio di amministrazione, responsabile della prevenzione riguardante le macchine e coordinatore del servizio. I giudici hanno infatti negato la validità alla delega perché non idonea a trasferire le funzioni del direttore, peraltro in una situazione nella quale, tale delega, non sarebbe stata comunque operativa, visto che il presunto delegato era assente da tempo e non era stato sostituito.

 

La Cassazione ha confermato la sentenza d’appello, in quanto viene precisato che la normativa stabilisce che la delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro può essere conferita dal datore di lavoro o da chi sia già stato da lui delegato, nel rispetto di alcuni requisiti, ovvero: il delegato deve possedere requisisti di professionalità ed esperienza in funzione di quello che appunto gli viene delegato; la delega deve essere scritta e con data certa, deve conferire i poteri di organizzazione, gestione e controllo e l’autonomia di spesa funzionale alla delega affidata; deve inoltre essere accettata formalmente ed essere tempestivamente pubblicizzata.

 

Nel caso in specie, la Cassazione ha voluto precisare che non è considerata delega la sola nomina di un responsabile di servizio o che concretizzi la normale articolazione organizzativa dell’azienda. Inoltre, non è sufficiente per la validità della delega che i compiti delegati (riportati nella stessa) siano da svolgere “nel rispetto di tutte le norme antinfortunistiche”: viene considerata una formula utile solo per evidenziare la necessità di rispettare la normativa. La Corte sostiene anche che l’individuazione specifica dei compiti trasferiti è requisito necessario per la delega, in quanto senza la definizione degli stessi, viene a mancare un elemento indispensabile ai fini della definizione delle risorse da mettere a disposizione del delegato per la sua funzione.

 

Infine, il fatto che il presunto delegato fosse assente, già da tempo prima dell’avvenuto infortunio, di per sé è motivo valido per escludere l’operatività della delega di funzioni.