I professionisti e le imprese, ad esclusione di quelle agricole, che usano i voucher (lavoro accessorio) dovranno inviare, almeno 60 minuti prima dell’inizio di ciascuna prestazione, un sms o un messaggioemail all’Ispettorato nazionale del lavoro. Le sanzioni amministrative vanno da 400 a 2.400 per coloro che non rispetteranno questo obbligo. Tale sanzione verrà, inoltre, moltiplicata per ogni lavoratore per cui è stata data la prevista comunicazione.
Lo prevede il nuovo decreto ( il Dlgs 185/2016) correttivo del Jobs act, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore dall’8 ottobre 2016.
L’obbligo era già presente nella normativa precedente ma ora diventa più stringente, in quanto non può più riguardare un periodo ampio, fino a 30 giorni, ma deve essere comunicato tutte le volte che si fa ricorso ai voucher, e va anche ripetuto se vengono svolte ore frazionate nel corso della stessa giornata.
L’intento del legislatore è quello di evitare comportamenti truffaldini come la prassi, in alcuni casi, di giustificare a posteriori la presenza di un lavoratore privo di regolare contratto.
Cosa deve essere scritto nell’sms o nella e-mail?
I dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione. Il destinatario dell’sms o dell’email è la sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Il decreto non indica in maniera specifica il numero o la casella di posta elettronica da utilizzare
Nella relazione di accompagnamento del decreto si precisa che la comunicazione preventiva dovrà essere svolta utilizzando le forme previste per il lavoro intermittente: sms al numero 3399942256 oppure email all’indirizzo intermittenti@pec.lavoro.gov.it. Ma non ci sono ad oggi conferme normative. Fino a quando il Ministero non darà indicazioni al riguardo, la strada più cauta sarebbe quella di inviare l’sms oppure le mail agli indirizzi esistenti per il lavoro intermittente.
In alternativa, si potrebbe continuare a utilizzare l’attuale modalità di comunicazione telematica prevista per i voucher, con l’accesso a un’apposita sezione sul sito Inps. Entrambe queste modalità dovrebbero mettere i committenti al riparo da eventuali sanzioni, almeno fino a quando non ci sarà un chiarimento ufficiale del Ministero.
Quali sono le attività escluse?
La procedura obbligatoria di comunicazione tramite sms o mail non si applica agli enti pubblici, alle attività non commerciali, alle famiglie ed al lavoro domestico. Viene applicata alle imprese agricole con una tempistica diversa: devono comunicare i dati anagrafici o il codice fiscale dei lavoratori in un arco di tempo fino a 3 giorni senza comunicare inizio e fine della prestazione.
Dubbi applicativi sulle sanzioni
La nuova disciplina delle sanzioni suscita alcuni dubbi applicativi: Il correttivo introduce una sanzione amministrativa che va da euro 400 a euro 2.400 per ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Questa sanzioni si sovrappone alla maxi sanzione sul lavoro nero, già applicabile, prima del decreto, ai casi di utilizzo abusivo del voucher?
LINK GAZZETTA UFFICIALE CON IL TESTO DEL DECRETO