Decreto Sicurezza e permessi di soggiorno umanitari: la sentenza della Corte di cassazione n. 4890 /2019, ha posto un no deciso sulla retroattività della linea dura sui permessi di soggiorno per ragioni umanitarie.
Gli effetti potrebbero essere significativi, visto che la gran parte delle richieste è stata presentata prima di quella data.
La nuova legge
Il legislatore, ha introdotto la categoria dei permessi di soggiorno “per casi speciali”, ed in particolare:
- ha eliminato la norma, contenuta nell’art. 5 6 del d.lgs. n. 286 del 1998, nella quale era stabilito che ove ricorressero seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali od internazionali dello Stato italiano, doveva essere riconosciuto il diritto ad un permesso di soggiorno del contenuto e della durata stabiliti nel regolamento di attuazione [art. 28, c.2 lettera d) d.p.r. n. 394 del 1999 ]. Dal 5/10/2018 è rimasta vigente soltanto la prima parte dell’art. 5 c.6 che stabilisce:” il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno, possono essere, altresì, adottati, sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili ad uno degli stati contraenti”;
- ha, coerentemente, modificato l’art. 32 3 del d.lgs n. 25 del 2008 escludendo dalla cognizione delle Commissioni territoriali la valutazione della residua sussistenza di “gravi motivi umanitari”.
La decisione
La Cassazione con la sentenza della Prima sezione civile, ha deciso che le nuove regole non si applicano alle vecchie domande di asilo, ma solo a quelle presentate dopo il 5 ottobre scorso, data di entrata in vigore del decreto sicurezza.
Questo perchè, al fine di determinare una condizione di rigorosa parità di trattamento di situazioni omogenee, deve ritenersi che anche nelle ipotesi in cui l’accertamento del diritto, al momento dell’entrata in vigore della nuova legge, trattandosi di situazioni giuridiche soggettive che, per le ragioni ampiamente svolte, non possono essere scrutinate alla luce di un fatto generatore mutato rispetto al momento in cui è stato chiesto l’accertamento del diritto.