Il Governo presenta al Senato otto emendamenti al testo licenziato dalla Camera. La modifica più significativa riguarda la trasformazione in sanzione amministrativa dell’obbligo di assumere i tempi determinati in azienda oltre la soglia del 20%. Esclusi dal vincolo gli enti di ricerca. Maggiore flessibilità per gli apprendistati, che possono essere usati anche per gli stagionali.
Sono otto gli emendamenti che il Governo ha presentato al Senato al testo del decreto Lavoro, frutto della mediazione all’interno della maggioranza rispetto al testo licenziato dalla Camera. “Il nostro intendimento – ha detto il sottosegretario al lavoro, Bobba, nel presentare gli 8 emendamenti al dl Lavoro, si è mosso nel senso di tre direzioni precise: semplificare la vita alle aziende, cercare che i contratti a tempo determinato abbiano una vita più lunga, spiazzare forme senza assicurazioni sociali, come le partite Iva i Co.Co.Co e così via”. Nel merito, le proposte di modifica dell’esecutivo al provvedimento “partono dalla riscrittura del preambolo, con il compito di attribuire al decreto funzione di raccordo con il disegno di legge delega, ricordando che tutti i provvedimenti in esso contenuti hanno come obiettivo il contratto a tempo indeterminato a protezione crescente che sarà esaminato nella delega” spiega ancora Bobba.
Sanzioni. Il governo modifica quindi, pur rispettando la validità del principio, la sanzione prevista per le aziende che non rispettino il tetto del 20% per il numero dei contratti a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato. Ora la sanzione non è più l’obbligo dell’assunzione a tempo indeterminato, ma diventa di tipo amministrativo, con una multa pari al 20% dello stipendio del 21esimo contratto a tempo determinato per tutta la sua durata, che sale al 50% per gli ulteriori contratti successivi al 21esimo.
Enti ricerca e 5 dipendenti. Significativa novità riguarda quindi gli istituti pubblici e privati che operano nella ricerca, per i quali il limite del 20% non vale, proprio in ragione della specificità dell’attività svolta. Esclusi dall’obbligo del tetto del 20% anche le aziende con meno di 5 dipendenti.
Apprendisti. Per quanto concerne l’apprendistato, si stabilisce che il 20% degli apprendisti deve essere stabilizzato solo per le aziende con oltre 50 dipendenti (non più come prima con oltre 30 dipendenti).
Stagionali. Sempre per l’apprendistato le proposte del governo prevedono la possibilità del suo utilizzo a tempo determinato per le attività stagionali. Le Regioni devono però aver definito un sistema di alternanza scuola-lavoro e la possibilità dovrà essere prevista nei contratti di lavoro collettivi.
Formazione. Altro punto su cui si era acceso il dibattito politico è quello dell’offerta formativa pubblica: con un ulteriore emendamento, il governo specifica che la Regione dovrà indicare anche “sedi e calendario” e potrà anche avvalersi “delle imprese e delle loro associazioni che si siano dichiarate disponibili”. Infine, spiega sempre Bobba, sarà “responsabilità della Regione comunicare entro 45 giorni” le modalità di svolgimento “e non se ne potrà far carico né esimere l’impresa”.
Regime Transitorio. Un’altra modifica riguarda una riformulazione del regime transitorio per i contratti a termine. Viene specificato che nel periodo fino al 31 dicembre oltre alla “norma nazionale del 20%” varranno anche le regole già scritte nei contratti vigenti. Le imprese devono cioè adeguarsi al tetto del 20%, a meno che non il contratto collettivo applicabile sia più favorevole. Quindi, il datore di lavoro che all’entrata in vigore del decreto abbia in corso rapporti di lavoro a termine superiori al tetto del 20% dovrà rientrare a meno che “un contratto collettivo applicabile nell’azienda disponga un limite-percentuale o un termine più favorevole”. E, infine, viene previsto che il diritto di precedenza per le donne in gravidanza sia prevista nel contratto.
FONTE: Confcommercio