decreto-semplificazioni-avviso-pubblicazione-per-procedure-negoziateDecreto Semplificazioni: ecco le novità in merito all’avviso di pubblicazione per le procedure negoziate dopo interpretazione del MIT.


I due ultimi capoversi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. n. 76/2020, convertito in legge 120/2020 hanno stabilito: “Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati”.

A questo punto la domanda sorge spontanea: “ma l’avviso di manifestazione di interesse, previsto già dal Nuovo Codice degli appalti, è considerato come avviso ai sensi della novella sopra citata?”

Cosa cambia con questa novità legislativa?

La confusione ha iniziato a lievitare all’interno dei corridoi delle stazioni appaltanti.

Sinceramente non si comprende bene il motivo alla base di questo nuovo innesto legislativo, si può presumere, questo sì. Ma comunque non ha una portata molto innovatrice.

L’unico aspetto che si può ricollegare a questa modifica è che questa normativa valga solo in caso di procedure negoziate senza pubblicazione di un bando, che individui gli operatori economici da invitare “pescando” da propri elenchi o da albi di fornitori interni. Questo perché, una volta creati detti contenitori di operatori economici, “il pescaggio” avrebbe potuto creare dei vuoti di trasparenza.

Secondo la circolare del MIT n. 523 del 13/01/2021 è, dunque, evidente la “ratio legis” che, al fine di garantire la più ampia trasparenza dell’azione amministrativa e come necessario contrappeso all’innalzamento delle soglie di riferimento e alla relativa riduzione del numero di operatori da consultare, impone specifici obblighi in capo alle stazioni appaltanti, che devono dare evidenza sia dell’avvio delle procedure negoziate di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge in oggetto, sia dei risultati della procedura di affidamento, con la precisazione che solo quest’ultimo avviso conterrà anche l’indicazione dei soggetti invitati.

Decreto Semplificazioni 2021: la sintesi di tutte le misure.

Le linee guida n. 4 dell’ANAC

Facciamo un passo indietro.

Le linee guida n. 4 dell’ANAC prevedono che “la stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal fine, la stazione appaltante pubblica un avviso sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, o ricorre ad altre forme di pubblicità. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.”

Va da sé che l’avviso inteso dal Decreto di Semplificazione è lo stesso previsto dalle Linee Guida Anac n.4.

Decreto Semplificazioni: avviso di pubblicazione per procedure negoziate dopo interpretazione del MIT

Dello stesso avviso è anche il MIT che nel suo parere riporta che nell’ipotesi in cui l’Amministrazione scelga di condurre un’indagine di mercato, la pubblicazione dell’avviso relativo all’avvio dell’indagine di mercato sul proprio sito istituzionale, di cui alle cennate Linee Guida, deve ritenersi, anche in ossequio alla finalità di semplificazione amministrativa che ispira l’intero decreto legge n. 76 del 2020, necessaria in quanto satisfattiva dell’obbligo di pubblicazione di avvio della procedura previsto dal citato articolo 1, comma 2, lettera b).

Cosa diversa, come già avevo prospettato, è la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando con la scelta di operatori economici tramite “pescaggio” da propri elenchi fornitori.

Infatti il MIT, giustamente, prevede che laddove, invece, la stazione appaltante decida di utilizzare elenchi, la stessa, in applicazione delle previsioni di cui al citato articolo 1, comma 2, è tenuta a dare immediata evidenza dell’avvio della procedura negoziata mediante la pubblicazione sul proprio sito istituzionale di uno specifico avviso, recante l’indicazione anche dei riferimenti dell’elenco da cui le imprese sono state scelte. Ciò, al fine di garantire la massima trasparenza dell’azione amministrativa e di consentire, al contempo, nuove iscrizioni in detto elenco.

In definitiva, l’avviso di cui parla il decreto semplificazione è obbligatorio in caso di procedura negoziata senza pubblicazione del bando quando la scelta degli operatori è effettuata pescando dai propri albi fornitori.

 


Fonte: articolo di Luca Leccisotti - Comandante di Polizia Locale ed esperto in Appalti