Continua ad essere alta l’attenzione sul decreto ‘Salva Casa’ e su quanto comporterà, al rientro dalle ferie, sulla programmazione e sullo svolgimento dell’attività urbanistica degli enti locali, degli operatori del settore e dei cittadini stessi.
Da più parti iniziano le richieste di chiarimenti di alcuni passaggi specifici. Molto l’interesse di professionisti e cittadini per i passaggi del decreto che riguardano le destinazioni d’uso.
Sarà utile rivederli nello specifico, così come indicati dalla normativa.
Destinazione d’uso nel decreto Salva Casa: ecco alcuni chiarimenti
All’articolo 23 -ter si legge come “Il mutamento della destinazione d’uso della singola unità immobiliare all’interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito, nel rispetto delle normative di settore, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.”
La destinazione d’uso stabilisce gli scopi ai quali una data costruzione è finalizzata, cioè cosa ci si può fare all’interno. Viene registrata al Catasto, dove gli viene anche assegnato un valore, in base alla posizione e, appunto, agli usi ai quali è destinata.
Tutte le volte in cui un immobile o un’unità abitativa deve essere utilizzata per scopi diversi da quelli per i quali è stata accatastata, il cittadino o l’operatore devono provvedere ad effettuare un mutamento di destinazione d’uso. Tale modifica è necessaria anche se non si devono eseguire opere edilizie, modifiche interne o ristrutturazioni.
La categorie catastali principali sono individuabili in
- Residenziale;
- Turistico-ricettiva;
- Produttiva e direzionale;
- Commerciale e rurale.
La norma dispone che. se il mutamento di destinazione d’uso avviene all’interno della stessa categoria funzionale, è possibile procedere con una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). Ad esempio, trasformare un appartamento da uso residenziale a uso turistico-ricettivo non richiede un permesso di costruire ma soltanto una SCIA, poiché la finalità è quella di ospitare persone per dormire, mangiare etc.
Altra differenza, la normativa più recente la pone distinguendo due procedure differenti a seconda che il cambio comporti opere urbanistiche/edilizie oppure no.
Per chiarire, sarà sempre possibile il cambio di destinazione d’uso senza opere, all’interno della stessa categoria funzionale residenziale, agricola, industriale purché si attui nel rispetto delle normative di settore delle specifiche condizioni eventualmente fissate da strumenti urbanistici comunali e di tutti e i vincoli e casi speciali individuabili sui territori.
Inoltre, sarà sempre possibile il cambio destinazione d’uso tra diverse categorie funzionali, nel rispetto delle normative di settore e delle specifiche condizioni eventualmente fissate da strumenti urbanistici comunali, all’interno delle zone centro storico, residenziali consolidate sia totalmente che parzialmente edificate, e residenziali in espansione, destinate cioè ad una programmazione urbanistica che preveda nuovi complessi insediativi.
Questo cambio di destinazione d’uso per i casi sopracitati si effettuerà con una SCIA presentata presso il comune sul quale insiste l’immobile oggetto della modifica, “ferme restando le leggi regionali più favorevoli”. Come leggiamo nel provvedimento nel passo nel quale si dice che “Ai fini di cui ai commi 1-bis e 1-ter, il mutamento di destinazione d’uso è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ferme restando le leggi regionali più favorevoli. Restano ferme le disposizioni del presente testo unico nel caso in cui siano previste opere edilizie”.
La norma agevolativa, per le singola unità immobiliari, è mantenuta anche in caso di presenza di opere edilizie. Nei cambi d’uso non è l’intervento edilizio in sé a influire, secondo il legislatore, quanto la funzione di tali cambi, ossia il nuovo uso che si assume all’interno della singola unità immobiliare
Attenzione però.
Questo decreto non rappresenta un ‘condono’. Vuol dire che non agisce su abusi e attività illegittime sequestrate o sulle quali erano già stati avviati provvedimenti sanzionatori o di abbattimento perché è dato centrale del nostro sistema normativo come principio fondamentale che stabilisce che ogni atto è regolato dalla legge del tempo in cui esso si verifica.
Fonte: articolo di Rossella Angius