Il decreto riordina le procedure per il riconoscimento della protezione internazionale e aggiorna al 2024 la lista dei cosiddetti “paesi sicuri” per il rimpatrio dei migranti.


Dopo il caso scoppiato sul mancato trasferimento dei migranti in Albania e dei costi a carico dello Stato a causa del fallimento di questa procedura il Governo “corre ai ripari” e cerca di aggiustare il tiro.

Per questo motivo nell’ultimo Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi e del Ministro della giustizia Carlo Nordio, arriva un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale.

Il caso

Come anticipato il nuovo provvedimento mira a disinnescare la bomba lanciata dal Tribunale di Roma, che ha motivato la decisione di non convalidare il trasferimento dei migranti in Albania sottolineando che né il Bangladesh né l’Egitto, Paesi di provenienza dei migranti, possono essere considerati “sicuri” secondo le leggi europee, rendendo quindi non applicabile la procedura di trattenimento in Albania.

La decisione è stata presa secondo la giudice “in applicazione dei principi vincolanti” contentuti nella sentenza della Corte di Giustizia europea del 4 ottobre 2024. La Corte stabiliva che un Paese, per essere considerato sicuro, deve esserlo in ogni sua parte, rimettendo al potere giudiziario la valutazione del caso concreto.

Il decreto legge, nelle intenzioni della premier Giorgia Meloni, dovrebbe pertanto aggirare il divieto giudiziario di trattenere i migranti nel Centro per il rimpatrio (Cpr) allestito in Albania.

Per il ministro della Giustizia Carlo Nordio, in questo modo la magistratura non potrà più disapplicare il provvedimento, ma solo procedere a «un rinvio alla Corte costituzionale se individuerà profili di criticità». «È una legge, i giudici non potranno disapplicarla».

Decreto migranti 2024: la lista aggiornata dei “paesi sicuri”

Il testo, analogamente a quanto previsto da altri Paesi europei, aggiorna con atto avente forza di legge l’elenco dei Paesi di origine sicuri.

Tenuto conto dei criteri di qualificazione stabiliti dalla normativa europea e dei riscontri rinvenuti dalle fonti di informazione fornite dalle organizzazioni internazionali competenti, sono considerati come Paesi di origine sicuri i seguenti:

  • Albania
  • Algeria
  • Bangladesh
  • Bosnia-Erzegovina
  • Capo Verde
  • Costa d’Avorio
  • Egitto
  • Gambia
  • Georgia
  • Ghana
  • Kosovo
  • Macedonia del Nord
  • Marocco
  • Montenegro
  • Perù
  • Senegal
  • Serbia
  • Sri Lanka
  • e Tunisia.

Guarda caso Bangladesh ed Egitto , pomo della discordia del contenzioso tra Tribunale di Roma e Governo, adesso compaiono nella lista.

Problema risolto per il Governo?

Basterà questo per poter arginare gli effetti della pronuncia giuridica? Sulla carta sì. Ma attenzione: secondo la citata sentenza della Corte UE i Paesi di origine sicuri devono essere sicuri in tutto il loro territorio e per tutte le persone che ci vivono, basandosi sulla definizione contenuta in una direttiva europea del 2013.

Ciò non toglie pertanto che in un modo o nell’altro l’autorità giudiziaria potrebbe continuare a valutare d’ufficio caso per caso, Paese per Paese, anche in contrasto con quanto affermato dallo Stato membro. Quindi potremmo a breve essere di nuovo punto e a capo.