È appena diventato legge e ha apportato modifiche in molti campi: scopriamo cosa ha cambiato nel mondo degli Appalti.
Decreto Fiscale, sugli Appalti quali novità? La novella normativa ha l’obiettivo di contrastare l’illecita somministrazione di manodopera, modifica il regime delle ritenute e compensazioni fiscali negli appalti e subappalti.
Molte sono le novità che si introducono durante l’esame presso la Camera dei deputati, tra le quali spiccano le disposizioni, completamente riformulate, in materia di appalti e subappalti.
Per tutte le novità del Decreto Fiscale anche sugli altri argomenti potete consultare questo articolo.
Decreto Fiscale e Appalti: le novità
Rispetto alla procedura prevista nella versione originaria del decreto, viene ora disposto l’obbligo, per chi affida il compimento di un’opera o un servizio di importo annuo superiore a 200.000 euro (sempre che sia sostituto d’imposta in Italia), di richiedere copia degli attestati di versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte al personale impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.
Il tutto va richiesto all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, che sono obbligate a rilasciarla.
In caso di mancata risposta oppure se risultano omessi o insufficienti versamenti, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa.
Copia degli F24
Il committente è sanzionabile se non chiede all’impresa copia degli F24 utilizzati per versare le ritenute. Oppure se, non avendo ricevuto le deleghe e le informazioni necessarie per verificare il versamento delle ritenute, non sospende il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa.
Questo per un importo pari al 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio o, se inferiore, dell’importo relativo alle ritenute non versate.
Questo grazie alla sostituzione dell’articolo 4 dell’originario decreto legge 124/2019 operata dalla legge di conversione elimina l’obbligo per il committente di versare direttamente le ritenute. Nella nuova versione, l’articolo 17-bis del decreto legislativo 241/1997 prevede che il versamento delle ritenute fiscali sia effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice.
Elenco dei nominativi dei lavoratori impiegati nell’Appalto
Infine entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute fiscali, l’impresa appaltatrice deve trasmettere al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice, le deleghe
Ed un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente. Questo al fine di consentire, al committente, il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese,
Detto elenco dovrà prevedere:
- i lavoratori, identificati mediante codice fiscale,
- il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato,
- l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione,
- il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.
Per tutte le altre novità potete consultare il testo del Decreto a questo link.