Con la conversione in legge del “decreto crescita” (Dl n. 34/2019, convertito con la legge n. 58/2019) sono state introdotte numerose novità in materia fiscale. Tra le tante, l’articolo 13-quater prevede importanti modifiche in materia di locazioni brevi.
Decreto Crescita, sulle locazioni brevi quali novità?
Riguardo gli affitti brevi, le novità per contrastare l’evasione fiscale sono molte: l’obbligo del codice identificativo per gli annunci online; il c.d. “bollino di qualità” con il quale sarà obbligatorio dare tutte le informazioni sull’immobile e sul proprietario; nuove regole sulla tassa di soggiorno (maggiori informazioni a questo link) il cui versamento sarà controllato direttamente dai Comuni.
Decreto Crescita e locazioni brevi: le novità
In particolare, per i contratti stipulati senza attività di intermediazione o senza l’utilizzo di portali telematici, l’opzione può essere esercitata in sede di registrazione del contratto o con la dichiarazione dei redditi. Diversamente, per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e per quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 12 luglio 2017 ha chiarito le modalità di adempimento degli obblighi informativi e di effettuazione della ritenuta.
In base al citato provvedimento, questi soggetti devono trasmettere i dati relativi ai contratti conclusi per il loro tramite entro il 30 giugno dell’anno successivo.
Tali operatori, inoltre, qualora intervengano nel pagamento o incassino i corrispettivi dovuti, operano la ritenuta nella misura del 21 per cento.
Sanzioni
Nello specifico le singole strutture ricettive o gli immobili destinati alle locazioni brevi, dovranno essere identificati mediante un codice alfanumerico. Denominato “codice identificativo”, da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza.
I soggetti titolari delle strutture ricettive, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici. Pertanto, saranno tenuti a pubblicare il codice identificativo in tutte le comunicazioni inerenti all’offerta e alla promozione di tali servizi.
L’inosservanza dell’obbligo di pubblicazione comporterà l’applicazione di una sanzione pecuniaria variabile da un minimo di 500 euro a un massimo di 5mila euro. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione sarà maggiorata del doppio.
Con decreto del ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del Turismo, nei prossimi giorni, saranno definite:
- le norme per la realizzazione e la gestione della banca dati, compresi i dispositivi per la sicurezza e la riservatezza dei dati
- e le modalità di accesso alle informazioni contenute nella banca dati
- anche le modalità con cui le informazioni saranno messe a disposizione degli utenti e delle autorità preposte ai controlli
- infine i criteri per determinare la composizione del codice identificativo, tenendo conto della tipologia e delle caratteristiche della struttura ricettiva e della ubicazione della stessa sul territorio comunale.