I decreti emessi in tema di equa riparazione sono assoggettati all’imposta di registro?
Alfonso D.C.
I decreti emessi in tema di equa riparazione in base alla legge 89/2001 devono essere registrati in termine fisso con applicazione della relativa imposta di registro (articolo 8, comma 1, lettera b, Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/1986, Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), posto che sul punto la predetta legge non reca nessuna disposizione derogatoria alle norme generali in materia (circolare 13/E del 23 marzo 2004).
L’EQUA RIPARAZIONE
Chi è stato coinvolto in un processo – civile, penale, amministrativo, pensionistico, militare, etc. o, a certe condizioni, tributario – per un periodo di tempo considerato irragionevole, cioè troppo lungo, può richiedere, in base alle disposizioni della legge 24 marzo 2001, n. 89, meglio conosciuta come “legge Pinto”, una equa riparazione, che consiste solitamente in 1000-2000 euro per ogni anno di durata eccessiva del processo.
L’ammontare effettivo del risarcimento concesso dipende dalla materia del procedimento e dalla sede territoriale della Corte.
Il procedimento non si svolge davanti al Tribunale. Tuttavia, si ritiene utile parlarne in questo sito per informare chi è parte in un processo civile o penale di come deve comportarsi per non perdere la possibilità – qualora il processo si prolunghi eccessivamente – di ottenere un indennizzo. Per tale ragione, e benchè l’equa riparazione si possa ottenere anche per eccessiva durata dei processi davanti ai giudici militari, ai giudici amministrativi e alla Corte dei conti, questa scheda tratta soltanto dei processi davanti ai giudici ordinari, sia civili che penali.
Scusatemi ma se tutti i procedimenti sono esenti perché obbligare a pagare la registrazione del decreto qualcuno mi può spiegare perché? Legge Pinto