Per la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce (sentenza n. 1507/1/15), una società in liquidazione che abbia presentato un accordo di ristrutturazione dei debiti (ex articolo 182 bis Legge Fallimentare) avvalendosi della transazione fiscale e previdenziale (articolo 182 ter), può ottenere una dilazione in 72 rate mensili, corredando la richiesta dalla relazione asseverata dal professionista.
Nel caso in esame, Equitalia aveva concesso un piano da 24 rate (valutandolo come unica forma di rateizzazione consentita), successivamente revocato; la società aveva pertanto contestato la revoca per l’intervenuto deposito al Tribunale del Ricorso per omologazione di Accordo per la ristrutturazione dei debiti e la contestata richiesta di transazione fiscale e previdenziale ai sensi dell’articolo 182 ter L.F.
La relazione asseverata, con cui la società aveva chiesto il nuovo piano dilatorio da 72 rate, faceva correttamente richiamo al deposito del ricorso e alla pubblicazione telematica presso il Registro delle Imprese; tutte circostanze note ad Equitalia al momento dell’istanza. Si legge quindi nella sentenza della CTP di Lecce, che accoglie la dilazione a 72 rate per l’impresa in liquidazione:
«In detta relazione si fa espresso richiamo e riferimento al fatto che in data 5 luglio 2014 la società ha depositato presso il Tribunale di Lecce il “Ricorso per omologazione di Accordo per la ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182-bis L.F.” e provveduto alla pubblicazione in via telematica presso il Registro delle Imprese-Camera di Commercio di Lecce nonché all’ulteriore circostanza della intervenuta acquisizione di adesione di oltre il 70% del ceto creditorio».