Non è un bel regalo quello che troveranno molti lavoratori Italiani sotto l’albero, secondo i primi commenti raccolti a caldo dalle opposizioni parte del parlamento e da alcune sigle sindacali: il Ddl lavoro è legge ma montano ancora le polemiche.
Tiepida la reazione di Confcommercio, secondo cui “Il nuovo disegno di legge introduce importanti novità per il mondo del lavoro e delle imprese”.
I numeri vedono comunque il Senato approvare con una netta maggioranza, 81 voti favorevoli e solo 47 contrari, un astenuto, dopo il via libera ottenuto alla Camera il 9 ottobre scorso il DDL recante “ Disposizioni in materia di lavoro“ è dunque legge della Repubblica.
Le polemiche che ruotano attorno alla conversione in legge del Ddl Lavoro
Al centro della polemica vi sono soprattutto due passaggi del DDL, nello specifico, il primo si individua all’art. 19 del Decreto che stabilisce come l’assenza ingiustificata del lavoratore che duri oltre il termine previsto dal contratto collettivo o, in mancanza di previsione contrattuale, oltre i quindici giorni, dia vita direttamente alla chiusura del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore senza che sia necessario applicare la disciplina sulle dimissioni telematiche. Quindi equivalga a delle Dimissioni, facendo così perdere al lavoratore il diritto alla Naspi oltre che ad altri eventuali sistemi di tutela.
Proprio su questo articolo si sono scatenate le opposizioni, Pd in testa, secondo le quali questo non sarebbe altro che un modo per aggirare il divieto delle dimissioni in bianco ed è “un ulteriore attacco ai diritti di donne e uomini, esponendoli a licenziamenti senza giusta causa”, sostiene il M5s. Il collegato lavoro “è una sommatoria di norme pericolose”, sostiene la senatrice dem, ex segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan.
L’altro passaggio che ha fatto molto discutere, l’art 10, con il titolo ‘semplificazioni in materia di somministrazione di lavoro’ prevede la possibilità di superare, sul totale dei lavoratori con contratti stabili, il tetto del 30% previsto per i lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato. La nuova norma, con un escamotage, non solo esclude dal conteggio totale quei lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle agenzie interinali, ma anche tutti i lavoratori entrati con quote ‘speciali’ come gli stagionali, i tirocinanti per le aziende start-up o per sostituzioni di maternità o ancora gli assunti ultra50enni. Secondo le dichiarazioni di Cgil e Uil una sponda versa una ulteriore ‘precarizzazione’ del lavoro ed una situazioni peggiorativa delle condizioni di vita delle persone.
La Ministra Calderone però rispedisce al mittente le polemiche replicando in conferenza stampa “È il completamento di un anno di lavoro, che si accompagna ad una serie di interventi fatti, all’insegna della semplificazione e della stabilità del lavoro, non certamente di aumento della precarietà. Sosteniamo il lavoro sicuro e di qualità”.
Negli intenti del decreto, quelli di giungere alla semplificazione dei numerosi adempimenti connessi al rapporto di lavoro, con focus anche sui temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ma anche propriamente ‘burocratici, come quelli riferiti alla disciplina dei contratti di lavoro, all’adempimento degli obblighi contributivi e agli ammortizzatori sociali.
Le novità previste
Per riassumere i principali cambiamenti in una veloce carrellata, si comincia dall’art. 1 una serie di novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
L’art. 6 prevede la possibilità per il lavoratore in cassa integrazione di svolgere attività di lavoro in forma subordinata o autonoma, salvo dover comunicare tempestivamente all’INPS l’inizio della nuova attività. Durante lo svolgimento di tale attività perde il diritto al trattamento di integrazione salariale, questo al fine di favorire la ricerca di nuove opportunità lavorative. All’ art. 7 viene estesa la possibilità per il professionista di sospendere il decorso dei termini relativi a adempimenti fiscali e contributivi. In caso di parto o di interruzione della gravidanza avvenuta oltre il terzo mese.
All’art. 11 vengono introdotte novità in materia di attività stagionali individuate da decreto (Dpr del 1963) in alternativa alla contrattazione collettiva. Con l’art. 13 ridefinisce il periodo di prova dei contratti a tempo determinato stabilendo criteri univoci per la durata. Rispetto alla disciplina dello smart working all’ art. 14 è previsto che il datore di lavoro comunichi, in via telematica al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di fine del lavoro agile entro cinque giorni dalla data di avvio o termine del periodo. Con gli art. 15 , 16 e 18 si destinano a tutte le tipologie di apprendistato le risorse prima destinate al solo apprendistato professionalizzante. E’ prevista inoltre la possibilità di trasformare l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale anche in apprendistato professionalizzante e/o di alta formazione e ricerca.
Con l’ art. 20 viene introdotta la possibilità di svolgere procedimenti di conciliazione lavorativa anche attraverso la modalità telematica.
L’articolo 23 introduce, già a aprtire dal prossimo 1° gennaio 2025, la possibilità per INPS e INAIL di autorizzare la rateizzazione dei debiti contributivi non ancora affidati alla riscossione, fino a un massimo di 60 rate mensil per favorire la regolarizzazione spontanea dei debiti contributivi.