adempimento collaborativoRisponde del danno arrecato all’ente il responsabile del procedimento dell’appalto che, senza giustificazione, omette di adottare gli adempimenti necessari per ottenere il finanziamento destinato al pagamento dei lavori, così determinando, in capo all’ente, l’obbligo di risarcire la ditta appaltatrice per il ritardato pagamento. Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. giur. Puglia, con la sentenza n. 36 depositata il 27 gennaio 2016.

 

Lo schema del Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e l’Ente beneficiario/attuatore, veniva approvato sia dalla Regione (delibera G.R. n.3883 dell’1.10.1998), che dal Comune di Castellaneta (delibera G.M. n.665 del 2.11.1998). L’art.9 del suddetto disciplinare prevedeva che, allo scopo di assicurare la disponibilità finanziaria necessaria ad una tempestiva esecuzione dei lavori, la Regione Puglia, per i progetti esecutivi, disponesse in favore dell’Ente attuatore, nei modi di legge, l’erogazione delle seguenti quote di finanziamento:

 

– il 30% entro 30 giorni dalla avvenuta comunicazione da parte dell’Ente attuatore dell’avvenuto inizio dei lavori, certificato dalla Direzione Lavori;

 

– ulteriore anticipazione del 30% entro 30 giorni dall’atto del ricevimento di rendicontazione di spese effettivamente sostenute e non inferiori alle somme anticipate, regolarmente approvate dall’ente attuatore;

 

– il 10 % entro 90 giorni dal ricevimento degli atti di contabilità finale completi del certificato di collaudo dell’opera.

 

Mentre il successivo art.10 prevedeva l’impegno dell’Ente attuatore a trasmettere trimestralmente sia all’Assessorato alla Agricoltura – Servizio Bonifica, che all’Area per le Politiche comunitarie, i dati relativi ai pagamenti ed agli indicatori fisici secondo la modulistica fornita dalla Regione. Inoltre, la suddetta norma prevedeva espressamente che l’inosservanza di tali adempimenti avrebbe comportato il mancato accredito del finanziamento.

 

I due dirigenti comunali mancando, ognuno per quanto di competenza, di effettuare gli adempimenti richiesti nei giusti termini, hanno determinato, quindi, l’insorgenza, in capo all’Ente, dell’obbligo di risarcire la impresa SIAM SUD srl, per il ritardato pagamento dei lavori. A tal proposito è il caso di rilevare che, ai sensi dell’art.4 del contratto d’appalto, il pagamento dei lavori doveva avvenire per stati di avanzamento, secondo le modalità di cui all’art. 20 del capitolato speciale e l’eventuale ritardo nella somministrazione della somma, se contenuto nel limite di n. 602 giorni e dovuto a cause non imputabili all’Ente appaltante, non avrebbe comportato l’obbligo di corresponsione degli interessi moratori alla ditta aggiudicataria. Non ha pregio, dunque, la tesi difensiva volta a sostenere l’assenza di ritardi, in quanto la documentazione richiamata è inconferente.

 

Per leggere il testo completo della Sentenza potete consultare il file in allegato all’articolo.