Arriva un importante sentenza in materia di diritto del lavoro: il Tribunale di Parma impone lo stop sull’iposizione delle ferie “generalizzate” ai docenti, eccone i motivi.


I giudici della città emiliana con la sentenza n. 904/24 del 21 novembre 2024 ha sancito un principio fondamentale per i docenti a tempo determinato, che interessa anche i docenti ordinari: lo stop estivo alle lezioni e le pause per le festività, non possono essere equiparate automaticamente a ferie, se non è stata avanzata una richiesta formale da parte dell’insegnante.

Una sentenza che segue il solco tracciato da più pronunciamenti in questo senso della Cassazione, che aveva ribadito l’insussistenza di automatismi in tema di ferie durante il periodo di sospensione dell’attività didattica, facendo notare, in alcuni pronunciamenti, che computare automaticamente le ferie al personale docente dal periodo che va dalla fine delle lezioni al 30 giugno significherebbe negare de facto qualsiasi diritto durante l’anno scolastico a richiedere dei giorni di ferie per il personale precario.

A questo proposito il Ministero dell’Istruzione aveva fatto ricorso proprio chiedendo che si potesse by-passare questa lettura delle norma. Anche in questo ultimo caso, i pronunciamenti pregressi e la normativa, hanno fatto pendere il piatto della bilancia ad una posizione opposta a quella del Ministero. In breve la sentenza stabilisce che i docenti a tempo determinato hanno diritto a un’indennità per le ferie non godute, se non ne fanno formalmente richiesta.

La disciplina di riferimento

Molti i pronunciamenti e le sentenze che vanno in questa direzione, proviamo a far un po’ di ordine nella complessa disciplina in materia: gli artt. 19, CCNL 29.11.07; 5, comma 8, D.L. n. 95/12; 1, commi 54-56, Legge n. 228/12, vanno a disciplinare lo speciale regime che caratterizza i docenti a tempo determinato. Rispetto alle attività di questo ‘sottogruppo’ i vertici burocratici di istituto che opererebbe una testualmente “presunzione legale di avvenuta fruizione delle ferie” nei periodi di sospensione delle attività scolastiche compirebbero un grave illecito, mettendo in conto la possibilità di dover rimborsare le ferie non godute ai propri maestri.

Il dubbio sorge ulteriormente quando ci si rende conto che i docenti percepiscono una retribuzione senza, di fatto, svolgere attività lavorative. Secondo la tesi proposta dal Ministero, portata quale motivazione al ricorso, si legge testualmente “con la conseguenza che non vi sarebbe necessità di sollecitazione alla fruizione delle ferie da parte del dirigente scolastico” poiché appunto gli insegnanti non lavorano nei periodi di chiusura della scuola, seppure vengono pagati.

Niente perdita automatica delle ferie

Come abbiamo visto, ordinanze vecchie e nuove, non contemplano la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell’indennità sostitutiva, senza la richiesta e poi verifica che il lavoratore. Anche nel caso dei docenti a tempo determinato dunque, vige l’obbligo da parte del datore di lavoro, seppur si chiama ‘Ministero’ di agire fornendo tutte le informazioni più adeguate affinché il dipendente sia in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro Cass. Sez. L – Ordinanza n. 14268 del 05/05/2022 e Cass. Sez. L – Ordinanza n. 13440 del 15/05/2024. Sulla scorta di questi principi, contrariamente a quanto dedotto dal MINISTERO ricorrente, deriva l’infondatezza della tesi che volevo individuare lo stop del periodo tra il termine delle lezioni ed il termine dell’anno scolastico some se il docente a tempo determinato fosse automaticamente in ferie.

Diritto

La Corte, ha ribadito dunque che il docente a tempo determinato, che non abbia fatto richieste di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, ha diritto all’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo ripetutamente invitato a goderne, e lo abbia informato con chiarezza della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.

A questo proposito si può vedere l’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall’art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 –  e la raccomandazione che debba essere interpretata in senso conforme all’art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16.

Ancora, rispetto ad ulteriori pronunciamenti, la Corte di Cassazione,(Cass. Sez. L – Ordinanza n. 16715 del 17/06/2024) precisa come “deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell’art. 1 della legge n. 228 del 2012”.

E ciò in quanto “ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l’insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro”.

Ulteriori chiarimenti

Due ulteriori punti a chiarimento, presenti in ulteriori sentenze di questo avviso ricordano come, durante la sospensione dell’attività didattica il docente possa comunque essere richiamato in servizio e ancora di più, va tenuto conte che i periodi di sospensione delle attività scolastiche sommati, contano un numero di giorni superiore all’entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché con l’effetto del totale esaurimento delle ferie, se conteggiate tali e un annullamento di fatto delle stesse durante l’anno scolastico. Un docente a tempo determinato, quindi, obbligato ad una presenza al 100% delle ore e delle giornate di scuola, mentre formalmente il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente, come gli scrutini, la programmazione, lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio.

I rimborsi per i precari che non hanno goduto delle ferie

Detto tutto ciò la storica sentenza del Tribunale di Parma ha quantificato in rimborsi per i precari che non hanno potuto godere delle ferie, né sceglierne il periodo, ne programmarle, circa 1.600 euro per ogni anno scolastico in cui non si è potuto usufruire delle ferie, fino a 10.000 euro complessivi per gli arretrati. Un segnale importante per i docenti precari, spesso penalizzati anche rispetto all’avanzamento di carriera, alla programmazione delle proprie attività e, anche della propria vita personale come specificato nella sentenza, con un trattamento a distante da quello riservato ai colleghi di ruolo.

In base alla sentenza del Tribunale di Parma, provvedimento n. 904/24 del 21 novembre 2024, i docenti a tempo determinato interessati possono presentare domanda per il rimborso delle ferie non godute. Spetta a loro, e al legale privato oppure del sindacato scolastico che li sosterrà, quale onere, dimostrare i periodi di servizio prestato e l’assenza di richieste formali di ferie durante la sospensione delle attività didattiche. Una sentenza, questa, potrebbe migliorare e alleviare le difficoltà di migliaia di docenti precari in tutta Italia, che vivono ancora oggi nell’incertezza e nella disparità di trattamento dei loro stessi colleghi del comparto scolastico.