Perché per il CSM il Decreto Sicurezza è incostituzionale? Ecco spiegate in sintesi le motivazioni del parere critico.
Come emerso nelle ultime settimane, il Csm ha bocciato il decreto Sicurezza, che presenta numerose “criticità” e non rispetta “obblighi” e “garanzie” previsti dalla Costituzione. All’indomani della trasformazione del decreto sicurezza in legge e dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, approfondiamo la questione dell’incostituzionalità presunta del decreto.
CSM, Decreto Sicurezza incostituzionale. Perché?
Per il Consiglio Superiore della Magistratura sono netti i “rilievi” che la sesta Commissione del Csm evidenzia nel parere sul decreto Sicurezza patrocinato dal ministro dell’Interno Matteo Salvini.
In particolare, con riferimento al passaggio da una fattispecie aperta a un regime di tipizzazione dei permessi umanitari “speciali” si rileva che l’abrogazione di talune delle ipotesi attualmente vigenti reca come conseguenza la riespansione della portata applicativa dell’art. 10 Cost., che – in quanto fattispecie “aperta” – potrebbe determinare incertezze applicative in assenza di più specifiche disposizioni di rango primario.
Un ulteriore nodo interpretativo, direttamente conseguente al precedente, riguarda l’incertezza giuridica derivante dalla possibile sovrapposizione di competenze e riti diversi per le controversie derivanti dall’applicazione diretta della norma costituzionale (che appare esulare dalla competenza delle sezioni specializzate) e per quelle derivanti dalle previsioni tipizzate dal legislatore ordinario, rispetto alle quali sembrano manifestarsi incertezze in ordine al tipo di procedimento da seguire.
Altre questioni problematiche si pongono con riferimento alla disciplina del divieto di respingimento, del diniego e della revoca del permesso di soggiorno e della sospensione del riconoscimento della protezione internazionale, nella misura in cui l’impianto normativo potrebbe risultare non del tutto coerente con le previsioni costituzionali e sovranazionali.
Infine, quanto alle fonti per individuare i “paesi di origine sicuri”, si rileva come la lista di questi ultimi si sostanzia in un atto amministrativo, rispetto al quale resta fermo il potere dell’autorità giudiziaria di riconsiderare l’inserimento nella lista stessa di un Paese mediante adeguata motivazione.