Cronoprogramma mancante nell’offerta tecnica: si può verificare il soccorso istruttorio? O si verifica l’automatica esclusione?
Secondo il TAR campano, sentenza 1020 del 20/02/2017, una società deve ritenersi legittimamente esclusa dalla procedura di gara per aver omesso il cronoprogramma, documento essenziale dell’offerta tecnica, tenuto conto delle prescrizioni contenute nel disciplinare di gara e dei principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa.
In via preliminare, non si applica al caso di specie il c.d. rito “superaccelerato” in materia di appalti pubblici previsto dall’art. 120, commi 2 bis e 6 bis del c.p.a., introdotti dall’art. 204, comma 1, lett. b) e lett. d), D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui:
– “Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11…”;
– “Nei casi previsti al comma 2-bis, il giudizio è definito in una camera di consiglio da tenersi entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Su richiesta delle parti il ricorso è definito, negli stessi termini, in udienza pubblica…”.
Difatti, il rito camerale “superaccelerato” è circoscritto esclusivamente ai provvedimenti di esclusione e ammissione emessi “all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali”; pertanto, non si applica in caso di esclusione fondata su presupposti diversi da quelli soggettivi e, quindi, a seguito di estromissione disposta per carenza di elementi essenziali dell’offerta tecnica prescritti dalla lex specialis di gara, come è accaduto nella fattispecie in esame.
Nel merito, il Collegio ritiene di poter respingere il gravame affidando la motivazione al seguente punto risolutivo del giudizio ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a.: la società ricorrente è stata legittimamente esclusa dalla procedura di gara per aver omesso il cronoprogramma, documento essenziale dell’offerta tecnica, tenuto conto delle prescrizioni contenute nel disciplinare di gara (Parte I; punto 3, lett. ‘b.5’, pag. 11/30 – Parte II, punto 6, lett. ‘a.4’, pag. 22/30) e dei principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa.
Infatti, la lex specialis imponeva ai concorrenti di presentare l’offerta tecnica illustrativa delle proposte migliorative o, in alternativa, delle varianti progettuali e, quanto alle prime, onerava di individuare ciascun elemento mediante una serie di documenti tra i quali, per l’appunto, un “Cronoprogramma costituito massimo da 5 fogli formato A4/A3 ripiegato A4, atto ad illustrare i criteri di carattere qualitativi”, oltre alle dichiarazioni prescritte dalla lett. b.6). Ne consegue che, in base al disciplinare, l’allegazione del cronoprogramma si appalesa necessaria al fine di illustrare sotto il profilo temporale (tale dovendo necessariamente essere il contenuto di un “cronoprogramma”) le modalità di svolgimento delle lavorazioni in riferimento alle proposte migliorative e, altresì, per rappresentarne i criteri qualitativi e gli elementi necessari per valutare le relative capacità realizzative delle società partecipanti (cfr. art. 83, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016).
In allegato il testo completo della Sentenza.