L’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) ha recentemente diffuso un comunicato per rispondere ai dubbi sollevati da numerose stazioni appaltanti riguardo all’applicazione del criterio del minor prezzo nelle gare d’appalto per lavori di importo superiore alla soglia comunitaria.
Il documento, firmato dal presidente Giuseppe Busia, offre una panoramica dettagliata sulle normative vigenti e sui limiti nell’adozione di questo criterio.
Il comunicato evidenzia l’importanza di un approccio equilibrato e ben motivato nella scelta dei criteri di aggiudicazione. L’obiettivo primario deve essere quello di garantire trasparenza, qualità e rispetto dell’interesse pubblico, evitando scelte arbitrarie o non conformi al quadro normativo.
Pubblicato il 25 novembre 2024, il documento rappresenta un ulteriore passo verso la chiarezza nell’applicazione delle norme sugli appalti pubblici, confermando il ruolo dell’Autorità nel supportare le amministrazioni nel rispetto delle regole e nel perseguimento dell’efficienza.
Le regole fondamentali: il codice degli appalti
Secondo l’articolo 108 del decreto legislativo 36/2023, le stazioni appaltanti possono assegnare appalti per lavori sopra soglia utilizzando diversi criteri, tra cui:
- il miglior rapporto qualità/prezzo,
- il prezzo o il costo basati sul ciclo di vita,
- il minor prezzo, in casi specifici.
Tuttavia, il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che in alcune circostanze è obbligatorio adottare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Questo vale, ad esempio, per:
- Gare che coinvolgono dialoghi competitivi o partenariati per l’innovazione.
- Appalti integrati.
- Lavori con elevato contenuto tecnologico o carattere innovativo.
Questi vincoli si applicano anche agli appalti sotto soglia comunitaria, come specificato dall’articolo 50 del codice degli appalti.
La posizione della Corte dei Conti
La Corte dei Conti, sezione regionale per la Liguria, ha recentemente confermato che il legislatore italiano, in linea con la Direttiva 24/2014/UE, ha circoscritto l’utilizzo del minor prezzo solo ai casi non coperti dal comma 2 dell’articolo 108.
La deliberazione n. 174 del 9 agosto 2024 ribadisce che, sebbene le stazioni appaltanti abbiano margini di discrezionalità nella scelta del criterio, tale decisione deve essere adeguatamente motivata e giustificata.
Linee guida per le stazioni appaltanti sull’utilizzo del criterio del minor prezzo negli appalti sopra soglia
L’Autorità ha ribadito che la scelta tra il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e quello del minor prezzo deve essere guidata da considerazioni legate alla natura e agli obiettivi dell’appalto. Tale orientamento mira a garantire un equilibrio tra il contenimento dei costi e la qualità delle prestazioni offerte.
Quando preferire il miglior rapporto qualità/prezzo
L’adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa risulta particolarmente adatta nei casi in cui l’appalto riguardi lavori o servizi che richiedono un’attenzione specifica agli aspetti qualitativi. Questo criterio consente di premiare offerte che eccellano in aree come:
- Innovazione tecnologica: proposte che introducono soluzioni all’avanguardia rispetto a quanto previsto dalla documentazione di gara.
- Sostenibilità ambientale: iniziative che garantiscono minore impatto ambientale, con un occhio al ciclo di vita delle opere o dei servizi.
- Valore sociale: offerte che promuovono inclusione, sicurezza o benefici per la comunità.
- Prestazioni tecniche avanzate: interventi che richiedono materiali, metodi o competenze specialistiche non standard.
L’obiettivo è assicurare che il contratto non si limiti a soddisfare i requisiti minimi, ma generi valore aggiunto in termini di qualità e sostenibilità.
Il minor prezzo: un’opzione limitata
L’utilizzo del criterio del minor prezzo, invece, può essere considerato solo quando le specifiche tecniche dell’appalto e la documentazione progettuale forniscono indicazioni così dettagliate da garantire che non ci sia margine per differenze qualitative tra le offerte. Questo approccio è particolarmente adatto per:
- Lavori standardizzati: appalti che non richiedono innovazioni o personalizzazioni, come manutenzioni ordinarie o forniture già consolidate.
- Servizi ripetitivi: attività che si basano su parametri noti e facilmente misurabili, senza variazioni significative.
- Progetti semplici: opere che non presentano complessità tecniche o necessità di adattamenti in corso d’opera.
L’importanza di una scelta motivata
Come chiarito la scelta del criterio di aggiudicazione non può essere arbitraria. Le stazioni appaltanti devono motivare adeguatamente la propria decisione, dimostrando che il criterio scelto risponde in maniera ottimale agli obiettivi dell’appalto. Una motivazione insufficiente o generica potrebbe esporre la gara a contestazioni o ricorsi.