Crisi d’Impresa: quali sono le condizioni per beneficiare della cancellazione dei debiti in vigore per l’anno 2020, come disposto dal Decreto Liquidità?
Ecco quali sono gli strumenti per aiutare gli imprenditori a fronte del perdurare dell’emergenza Coronavirus.
Crisi d’Impresa e Cancellazione Debiti 2020
Una delle prime misure è la proroga al 1° settembre 2021 (da agosto 2020) l’entrata in vigore del Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza (CCI) introdotto dal D. Lgs. n. 14/2019.
L’obiettivo dell’articolo 5 del DL n. 23/2020 è di:
- utilizzare l’attuale legge fallimentare per affrontare le conseguenze del Coronavirus sulle imprese;
- applicare le “misure di allerta”, per individuare anticipatamente l’insolvenza dell’impresa in una situazione di un quadro economico stabile.
Il rinvio a settembre 2021 non si applica:
- all’obbligo di nomina del revisore contabile, anche se rinviato l’obbligo di segnalazione;
- e all’obbligo di predisporre il modello organizzativo;
- infine alla norma che ha riparametrato la responsabilità dell’amministratore per l’esercizio dell’impresa priva del requisito della continuità aziendale.
Ma la novità più interessante è rappresentata dalla nuova esdebitazione. Essa consiste nella liberazione dai debiti e nell’inesigibilità da parte dei debitori dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una procedura concorsuale che prevede la liquidazione dei beni.
Il debitore può ricorrervi:
- una volta che siano decorsi tre anni dall’apertura della procedura di liquidazione giudiziale
- o una volta che siano decorsi due anni se il debitore ha tempestivamente proposto istanza di composizione assistita della crisi.
Condizioni per l’esdebitazione
Ricordiamo infine che il debitore è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti a condizione che:
- non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione.
- e non abbia distratto l’attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
- poi non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
- inoltre non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l’esdebitazione;
- infine non abbia già beneficiato dell’esdebitazione per due volte.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it