Credito d’imposta quotazione Pmi: domande da oggi al 31 marzo 2019. Le istanze di accesso al bonus devono essere presentate alla competente direzione generale del ministero dello Sviluppo economico all’indirizzo di posta elettronica certificata.
A partire da oggi, 1° ottobre, e fino al prossimo 31 marzo 2019, le piccole e medie imprese (Pmi) possono presentare la domanda per la concessione del credito d’imposta relativo alle spese di consulenza sostenute per la quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione.
Le istanze vanno inoltrate all’indirizzo pec dgpicpmi.div05@pec.mise.gov.it
Normativa di riferimento
L’agevolazione è stata introdotta dalla legge di bilancio 2018 con l’obiettivo di sostenere le Pmi che decidono di quotarsi (articolo 1, commi da 89 a 92, legge 205/2017 ). Le relative disposizioni attuative sono state emanate dal successivo decreto del ministero dello Sviluppo economico (Mise) del 23 aprile 2018.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il bonus è riconosciuto alle piccole e medie imprese che, dopo al 1° gennaio 2018, hanno avviato una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato Ue o dello Spazio economico europeo. Peraltro, condizione per accedere all’agevolazione è l’aver ottenuto l’ammissione alla quotazione.
In particolare, possono beneficiare del credito d’imposta le Pmi che:
- alla data di presentazione della domanda, sono costituite e regolarmente iscritte al registro delle imprese
- operano nei settori economici rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento Ue di esenzione 651/2014 (è quello che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno), compreso quello della produzione primaria di prodotti agricoli
- ottengono l’ammissione alla quotazione con delibera adottata dal gestore del mercato entro la data del 31 dicembre 2020
- non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione europea
- sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal ministero dello Sviluppo economico
- non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà ai sensi della disciplina europea.
Il credito d’imposta:
- può essere riconosciuto, fino a un importo massimo di 500mila euro, nella misura del 50% dei costi complessivamente sostenuti per le attività di consulenza a decorrere dal 1° gennaio 2018 fino alla data in cui si ottiene la quotazione e, comunque, entro il 31 dicembre 2020
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione (a partire dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui ne è stata comunicata la concessione), mediante F24, attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento
- non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile Irap
- non concorre alla determinazione del rapporto rilevante per la deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi
- non soggiace ai limiti di utilizzabilità dei crediti d’imposta attualmente previsti dalla legge (limite annuale di 250mila euro per l’utilizzo dei crediti d’imposta ex articolo 1, comma 53, legge 244/2007 e limite massimo di compensabilità di crediti di imposta e contributi – 700mila euro – exarticolo 34, legge 388/2000).
Come presentare la domanda
Per ottenere il riconoscimento del credito d’imposta, le Pmi devono inoltrare, in via telematica, all’indirizzo di posta elettronica certificata dgpicpmi.div05@pec.mise.gov.it, nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell’anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell’anno successivo, un’apposita istanza. Quest’ultima deve essere redatta secondo lo schema allegato al Dm 23 aprile 2018 (allegato A).
La domanda deve contenere:
- gli elementi identificativi della Pmi, incluso il codice fiscale
- l’ammontare dei costi agevolabili complessivamente sostenuti per l’ammissione alla quotazione
- l’attestazione dell’effettività del sostenimento dei costi e dell’ammissibilità degli stessi, rilasciata dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore legale o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
- la delibera di avvenuta ammissione alla quotazione adottata dal soggetto gestore del mercato regolamentato o del sistema multilaterale di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo
- l’ammontare del credito d’imposta richiesto
- la dichiarazione sostitutiva con l’indicazione dei codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia (articolo 85, Dlgs 159/2011).
Entro i successivi trenta giorni dal termine ultimo previsto per l’invio delle istanze, la Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le Pmi del Mise, dopo aver verificato i requisiti previsti e la documentazione richiesta, comunica alle Pmi il riconoscimento ovvero il diniego dell’agevolazione e, nel primo caso, l’importo effettivamente spettante.