cinema 2Il bonus è pari al 30% dei costi sostenuti per interventi di ripristino, restauro e adeguamento strutturale e tecnologico effettuati su sale esistenti almeno dal 1° gennaio 1980. Il credito d’imposta concesso a favore delle imprese di esercizio cinematografico, iscritte negli elenchi previsti dall’articolo 3 del Dlgs 28/2004, è fruibile in compensazione tramite modello F24, presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, Entratel e Fisconline. In caso contrario, l’operazione viene rifiutata.

 

È questa la principale regola procedurale fissata dal provvedimento del 20 giugno 2016, con il quale l’Agenzia, come stabilito dal decreto interministeriale 12 febbraio 2015, attuativo della norma che ha introdotto l’agevolazione (articolo 6 del Dl 83/2014), definisce modalità e termini di fruizione del beneficio.

 

Il bonus è riservato alle piccole o medie imprese secondo la normativa dell’Unione europea, cioè quelle che hanno, rispettivamente:

 

 

  • un organico inferiore alle 50 persone e fatturato o bilancio annuale non superiore a 10 milioni di euro
  • un organico inferiore alle 250 persone e fatturato non superiore a 50 milioni di euro o bilancio non superiore a 43 milioni di euro;

 

 

I lavori che fanno accedere al credito, pari al 30% dei costi sostenuti, devono riguardare sale cinematografiche esistenti almeno dal 1° gennaio 1980. Si tratta, in particolare: del ripristino di sale inattive; della trasformazione dei locali mediante aumento del numero di schermi; della ristrutturazione e dell’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale; dell’installazione, della ristrutturazione e del rinnovo delle apparecchiature e degli impianti e servizi accessori alle sale.

 

Il provvedimento stabilisce anche le fasi degli scambi informativi, per far sì che il credito venga utilizzato legittimamente e nei limiti dell’importo complessivamente attribuito, anche se utilizzato a più riprese. Questa la procedura:

 

 

  • il Mibact trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie, con l’importo concesso a ciascuna di esse, e le eventuali variazioni e revoche
  • per ogni F24 ricevuto, le Entrate effettuano controlli automatizzati. Qualora l’importo del bonus utilizzato sia superiore al credito residuo, o nel caso in cui l’impresa non rientri nell’elenco dei soggetti ammessi al beneficio, l’F24 viene scartato e i relativi pagamenti si considerano non effettuati. Lo scarto è comunicato a chi ha trasmesso l’F24 tramite apposita ricevuta, consultabile sul sito internet dei servizi telematici dell’Agenzia.

 

 

Il credito d’imposta, a seguito di modifica normativa operata dall’ultima legge di stabilità, è riconosciuto esclusivamente per l’anno 2015. Il codice tributo per la fruizione del credito d’imposta, da indicare nel modello F24, sarà istituito con apposita risoluzione.